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Restituzione del veicolo sequestrato a seguito di messa alla prova. La decisione della Corte Costituzionale sull'art. 224-ter comma 6 del Codice della strada
Avv. Marco Furlan - Con pronuncia n. 75 depositata il 24 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 224-ter comma 6° del Codice della Strada: "nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova".
Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicoloL'art. 186 comma 2° lett. C) (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l) comporta come sanzione accessoria la confisca del veicolo usato nel commettere il reato, salvo che appartenga a persona estranea. Ciò significa che l'imputato, condannato a pena detentiva e/o pecuniaria per tale reato, perde la proprietà del veicolo che viene, successivamente, venduto all'asta.La stessa sorte subivano anche gli imputati che, anziché affrontare il processo o "patteggiare", optavano per la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p. ancorché la superassero positivamente. Infatti, stante il disposto di cui all'art. 168 ter c.p. : "L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge". A sua volta l'art. 224-ter comma 6° C.d.s. prevede che a seguito di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto verifichi la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (tra cui la confisca del veicolo) e le faccia poi eseguire.
Fino ad ieri, quindi, il Giudice penale dopo aver dichiarato l'estinzione del reato a seguito di positivo svolgimento della messa alla prova, provvedeva a trasmettere gli atti al Prefetto competente per territorio affinché - accertati i fatti - disponesse le relative sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente di guida e confisca del veicolo).
A seguito della Sentenza in commento la confisca del veicolo non sarà più possibile in danno di quanti, imputati del reato di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l), superino la messa alla prova, con la conseguenza che il veicolo precedentemente sequestrato sarà loro restituito.
La Corte Costituzionale per addivenire a tale conclusione fonda il proprio pensiero sulla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione il quale pretende che casi simili non possano sortire effetti ingiustamente discriminatori tra loro.
Nel caso in esame la disparità di trattamento è stata ravvisata tra quanti - tratti a giudizio - scelgano di effettuare i lavori di pubblica utilità ex art. 186 co. 9° bis C.d.s. come sostituzione della pena detentiva e pecuniaria e quanti, invece, svolgano gli stessi lavori come componente (imprescindibile) del programma di trattamento di messa alla prova ex art. 168 bis c.p.. Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, i medesimi lavori di pubblica utilità svolti proficuamente conducevano all'estinzione del reato ma, mentre nel primo caso i "rei" potevano beneficiare anche della revoca della confisca e - quindi - della restituzione del veicolo, nel secondo no.
A dirla con le parole della Corte: "E' manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova".
Sul piano pratico la Pronuncia in oggetto rappresenta una svolta di non poco conto perché consentirà la restituzione del veicolo a favore di quanti non possano optare per i lavori di pubblica utilità come sanzione sostitutiva della pena.
Infatti, vi sono due casi in cui l'imputato non può svolgere i lavori di pubblica utilità come conversione di pena: 1) l'aver già beneficiato di detta conversione; 2) l'aver provocato un incidente stradale. In tali evenienze, pertanto, per quanti vorranno riottenere la proprietà del veicolo sequestrato, sarà strada quasi obbligata richiedere al Giudice di consentir loro la messa alla prova.
L'alternativa, infatti, è ottenere l'assoluzione a seguito di processo.
La Corte si è espressa solo sull'ipotesi di guida in stato di ebbrezza perché quello era il caso che le era stato sottoposto, ma non ho motivo di dubitare che una pari pronuncia di incostituzionalità sarà riservata al parallelo caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacentidi cui all'art. 187 C.d.s.. Anche lì, infatti, alla positiva messa alla prova fa seguito - oltre all'estinzione del reato - la trasmissione degli atti al Prefetto affinché proceda alla confisca del veicolo.
Concludo evidenziando che, comunque, è sempre discrezionalità del Giudice penale sia convertire la pena in lavori di pubblica utilità, che ammettere l'imputato alla messa alla prova, con la conseguenza che ove il tribunale non lo ritenga meritevole né dell'una né dell'altra misura, il condannato si vedrà comunque confiscare il veicolo.
Avv. Marco Furlan - Treviso
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