
Tuttavia, il Tribunale non condivide la tesi dell'adempimento di un obbligo di mantenimento stante, al di l delle condizioni economiche, l'et del figlio (60 anni).
Inoltre (cfr. Cass. n. 18076/2014), in forza dei doveri di autoresponsabilit che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non pu pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perch l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.
Nel tentativo di identificare un'et presuntiva i giudici rilevano, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, "che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non pu pi essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso pu, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (vedi regime degli alimenti)".
Tuttavia, nel caso di specie non risulta che il figlio avesse mai avanzato richiesta di alimenti, n stata fornita la prova che la madre, riconoscendo lo stato di bisogno del figlio e l'impossibilita per quest'ultimo di procurarsi mezzi di sostentamento, avesse inteso adempiere spontaneamente a un'obbligazione alimentare tenendo presso di se il figlio nell'immobile.
Posto che il rapporto di filiazione diverso, non potendosi sciogliere liberamente come quello della convivenza, le due fattispecie sono assimilabili sotto il profilo del rapporto che si viene a instaurare con l'abitazione: anche la convivenza con il figlio maggiorenne, in assenza di obblighi di mantenimento, rimessa alla libera determinazione delle parti
Infatti, si legge nel provvedimento, non raro che i figli, divenuti maggiorenni, anche dopo aver raggiunto un'et tale da non poter essere in alcun modo beneficiari del diritto al mantenimento, permangano nella casa natale unitamente ai genitori, in virt di un rapporto ormai consolidato di solidariet e affetto familiare che trova fondamento negli artt. 2 e 29 della Costituzione. Quello che si instaura con il bene dunque un rapporto tutelato e che costituisce una forma di detenzione qualificata.
In tal caso, trover applicazione la somministrazione alimentare ex art. 433 c.c. che dispone che il somministrante gli alimenti potr adempiervi (obbligazione alternativa) non solo accogliendo o mantenendo nella propria casa chi ne ha diritto, ma con una modalit congrua diversa quale il riconoscimento di un assegno periodico. Nel caso esaminato, tuttavia, la questione non si pone non avendo il sessantenne formulato alcuna domanda di alimenti.
Ai genitori va dunque riconosciuto il diritto di richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l'immobile occupato con il solo limite, imposto dal principio di buona fede, che sia concesso all'altra parte un termine ragionevole commisurato anche alla durata del rapporto.
Nell'accogliere la richiesta della madre, riconoscendole il diritto a rientrare nel possesso dell'immobile, il giudice condanna il figlio al rilascio dell'abitazione concedendogli, a tal fine, il termine di quattro mesi per ottemperare.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/30022-addio-mantenimento-e-fuori-di-casa-il-figlio-di-una-certa-eta.asp