
Non vale a far venire meno il suddetto reato la circostanza che i bambini siano riusciti a trascorrere con il padre alcuni giorni durante le vacanze estive: il breve intervallo di tempo, infatti, non segna una soluzione di continuità nella condotta dalla madre, che ha natura permanente.
Gli Ermellini rammentano che la condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all'art. 574 c.p. qualora, contro la volontà dell'altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente di abituale dimora.
Ancora, il reato resta integrato laddove, per una scelta unilaterale di un genitore protrattasi per un rilevante periodo di tempo, si realizzi il travalicamento della linea di demarcazione tra una normale manifestazione dell'esercizio della propria potestà e il comportamento diretto a contrastare l'esercizio dell'altro genitore di condizioni potestative, come tali dettate non nell'interesse esclusivo del loro titolare, ma anche al soddisfacimento di quello della persona incapace.
Infine, la sottrazione di minori di cui all'art. 574 c.p. si perfeziona ove si realizzi la protrazione della situazione antigiuridica attraverso una condotta attiva diretta a mantenere il controllo sul minore e la possibilità per il reo di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per pronunzia della sentenza di primo grado.
Applicando tale principi, la Corte d'Appello ha congruamente devalutato tutte le circostanze di fatto dedotte dalla difesa. I giudici di merito hanno ritenuto attendibile la testimonianza del padre del minori e formato il proprio convincimento sul suo racconto, secondo cui non vi erano stati neppure contatti telefonici con i figli, diversamente da quanto sosteneva la madre.
Per la Cassazione, inoltre, il perfezionamento del reato non è escluso neppure dalla circostanza che il padre, anche grazie all'intervento dei legali, fosse riuscito ad avere contatti con i figli durante l'estate del 2009 e del 2010 trascorrendovi insieme le vacanze.
Tale situazione, infatti, appare inidonea a interrompere la condotta permanente contestata in quanto, come evidenziato dai giudici merito, dopo l'agosto del 2010 il padre non era più riuscito a vedere i figli e non per sua volontà, bensì per volontà della moglie. Il breve intervallo, dunque, non è soluzione di continuità nella condotta perché dopo agosto l'uomo non vede più i figli.
Il rilievo penale della condotta è invece escluso nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore.
Inutile per la ricorrente sottolineare di aver fatto affidamento sull'interlocuzione con l'amministrazione pubblica, proprietaria del bene, che l'avrebbe rassicurata sulla possibilità di rilasciare l'appartamento alla sorella risultando assegnatario dello stesso, in origine, il genitore dante causa della germana.
In sostanza, le sorti connesse all'uso dell'immobile e legate all'assegnazione del bene in applicazione della normativa sugli alloggi residenziali pubblici non valgono a escludere la conoscenza delle vicende di stretta derivazione dal giudizio di separazione personale.
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