
E non sono necessarie forzature al Codice per giungere a tale conclusione, almeno secondo la Corte di Cassazione che si è pronunciata sul punto, per la prima volta, nella sentenza n. 55744/2018 (qui Sulla vicenda, tuttavia, potrebbe presto pronunciarsi definitivamente la Corte Costituzionale a seguito della questione di legittimità sollevata dalla Corte d'Appello di Trento.
Problemi interpretativi sono sorti relativamente all'inequivocabile e testuale riferimento al solo coniuge quale soggetto attivo del reato di violazione degli obblighi di natura economica di assistenza familiare. Dal tenore della norma, infatti, potrebbe desumersi che la disciplina non sia applicabile in caso di assegni dovuti a figli nati fuori dal matrimonio.
Una conclusione divergente dalla previsione dell'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) che identifica quale soggetto attivo del reato il genitore, senza ulteriori specificazioni, lasciando intendere che la norma sia posta alla tutela della famiglia in senso ampio, non solo di quella fondata sul matrimonio.
In sostanza, mentre l'abrogata normativa stabiliva che colpevole del reato potesse essere chiunque fosse onerato del contributo di mantenimento in favore dei figli, la riforma in questione sembra introdurre un reato proprio, che, può essere commesso solo da chi sia, o sia stato, unito in matrimonio con l'altro genitore del figlio beneficiato dall'assegno di mantenimento.
Per la Cassazione, di certo l'esegesi letterale dell'art. 570-bis, che discrimina tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile (artt. 337-bis e ss. c.c.).
Ma i giudici fanno un ulteriore passo avanti, alla luce del contesto normativo attuale e di successione delle disposizioni di legge, ritenendo non sia necessaria alcuna forzatura per contrastare gli "squilibri" provocati dalla disposizione menzionata.
In conclusione, ritiene il Collegio che, alla luce della lettura sistematica della disposizione di cui all'art. 570-bis c.p., non possa attribuirsi alla fattispecie incriminatrice un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello riferibile agli artt. 3 e 4 della L. n. 56/2006 come interpretati dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Della vicenda potrebbe presto doversene occupare direttamente la Corte Costituzionale.
La Corte d'Appello di Trento, con ordinanza del 21 settembre 2018 (qui sotto allegata) ha infatti ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente
agli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), del d.lgs. n. 21/2018 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione.
Aderendo alle conclusioni del Procuratore Generale, la Corte ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Consulta rilevando come, nell'attuare la riserva di codice nella materia penale e trasferendo in un unico articolo le già esistenti previsioni incriminatrici della sottrazione agli obblighi di assistenza familiare il legislatore abbia operato un'abrogazione sostanziale di una parte della previgente previsione incriminatrice.
Il riferimento al solo "coniuge" nell'art. 570-bis c.p. si scontra con l'equiparazione, operante anche dal punta di vista penale, della tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio.
La Corte d'Appello considera diritto vivente il principio secondo cui il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per mantenimento, educazione sia configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza.
A differenza della Cassazione, tuttavia, la Corte d'Appello non ritiene possibile alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione. Sul punto si attendono sviluppi a seguito della valutazione della Corte Costituzionale.
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