
Per la Cassazione le condizioni di grave indigenza in cui è venuta a trovarsi la ex a causa dell'omesso versamento di quanto dovuto giustificano l'esemplare pena di giustizia
Nel dettaglio, l'uomo aveva versato in cinque anni e mezzo poco più di un terzo del mantenimento dovuto alla ex che si era poi ritrovata in una situazione di assoluta precarietà e indigenza, anche a causa della chiusura, per mancanza di fondi, della sua agenzia immobiliare.
Le doglianze in Cassazione si risolvono in un nulla di fatto posto che, come sottolineano gli Ermellini, mirano a introdurre, in assenza di qualsivoglia eccezione di travisamento probatorio, una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso delle fasi di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il prevenuto, evidenzia la Cassazione, non risulta aver mai sollecitato la modifica della misura dell'assegno di mantenimento posto a suo carico di cui il Tribunale aveva confermato l'entità al tempo stabilita con provvedimento presidenziale, in ragione degli accertati "plurimi interessi professionali ed imprenditoriali" dell'odierno ricorrente.
Ciò, secondo i giudici, dimostra l'inesistenza di una situazione di incapacità di adempiere, che, per consolidata e sempre valida giurisprudenza, onde rivestire portata scriminante, deve essere assoluta e adeguatamente provata.
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