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Diritto di famiglia

Cassazione: condannato alle spese il coniuge che non si presenta per il divorzio

Cassazione: condannato alle spese il coniuge che non si presenta per il divorzio

Nel processo di divorzio, se il coniuge che ha presentato il ricorso non compare all'udienza presidenziale il giudice condanna questo soggetto alle spese del giudizio se il difensore del coniuge avverso ha svolto attività difensiva

Deve sopportare la condanna alle spese del processo il coniuge ricorrente nel procedimento di divorzio che non si presenta all'udienza presidenziale. Il coniuge convenuto deve comunque sostenere delle spese per la sua difesa legale per cui deve essere rimborsato.

Questo in breve quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3051/2023 (sotto allegata).

Vediamo i motivi.

La Corte di appello rigetta l'impugnazione di un coniuge condannato al pagamento delle spese processuali a causa della mancata presentazione dello stesso nella fase presidenziale del procedimento di divorzio.

Parte soccombente ricorre in Cassazione avverso la sentenza, ma non trova soddisfazione neppure in sede di legittimità. La Cassazione infatti esamina e tratta congiuntamente i motivi del ricorso, ma alla fine lo rigetta.

La Corte di Appello ha infatti correttamente rilevato che, in base a quanto disposto dalla legge sul divorzio, la mancata comparizione del ricorrente all'udienza presidenziale di divorzio determina l'inefficacia della domanda e impedisce la prosecuzione del giudizio, contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie.

In relazione poi alla pronuncia sulle spese la Corte ha deciso correttamente nel condannare al pagamento il ricorrente perché la decisione è del tutto coerente con la chiusura della fase giudiziale. La Cassazione ricorda infatti che è tenuto a sopportare il peso delle spese chi vi ha dato causa con la propria condotta. La parte chiamata in giudizio ha quindi diritto al rimborso per l'attività che la stessa ha dovuto sostenere a causa della condotta di controparte.

Gli Ermellini sanciscono quindi il seguente principio: "In tema di processo di divorzio, nel caso di mancata comparizione del ricorrente all'udienza presidenziale, il giudice legittimamente regola le spese di causa in presenza di una attività difensionale svolta dal legale della parte intimata."

Scarica pdf Cassazione n. 3051/2023
Foto: 123rf.com

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