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Diritto di famiglia

Non si può sostituire il mantenimento ai figli con altri beni

Non si può sostituire il mantenimento ai figli con altri beni

La Cassazione ricorda che il reato di violazione degli obblighi familiari è integrato se il soggetto obbligato offe un bene diverso dal mantenimento stabilito dal giudice

Violazione obblighi assistenza familiare

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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è integrato quando il genitore obbligato a versare il mantenimento per il figlio offra un bene diverso, come la cessione del credito vantato nei confronti del datore di lavoro per gli straordinari effettuati. Il minore, in quanto tale, non ha capacità reddituale per cui l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti non può essere soddisfatto se vengono offerti beni che non siano in grado di soddisfare le sue necessità quotidiane. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14025/2024 (sotto allegata).

Cessione del credito per gli straordinari: il reato non sussiste

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Il Tribunale condanna l'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore. L'imputato si difende sostenendo di aver chiesto al proprio datore di lavoro di provvedere al pagamento degli straordinari a lui dovuti direttamente alla madre del figlio minore. Per il difensore dell'imputato quindi il reato contestato non sussiste perché il suo assistito ha ceduto il proprio credito nei confronti del datore alla ex compagna. La mancata percezione dell'assegno di mantenimento destinato al figlio minorenne è quindi dovuta alla mancata escussione del datore di lavoro da parte della ex compagna, non a un suo inadempimento.

Mantenimento minori: i beni devono soddisfare i bisogni primari

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La Cassazione contesta la tesi esposta dall'avvocato dell'imputato perché per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità il soggetto obbligato in sede di separazione dei coniugi non può sostituire di sua iniziativa la somma stabilita dal giudice per il mantenimento dei figli con altri beni, soprattutto se questi sono incapaci di soddisfare le necessità primarie e quotidiane del minore.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è quindi integrato quando il genitore sostituisca la somma di denaro stabilita dal giudice, con una prestazione inidonea ad assicurare una disponibilità economica rapida al minore, incapace proprio per perché tale, a procurarsi autonomamente una fonte di reddito. L'obbligo di mantenimento non può essere assolto dal genitore attraverso la cessione di un credito vantato verso un terzo, perché di difficile escussione e di incerta realizzazione.

Scarica pdf Cassazione n. 14025/2024
Foto: 123rf.com

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