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Se un uomo, poco avvezzo all'igiene personale, pretende dalla moglie rapporti sessuali, potrebbe richiare una condanna per il reato di violenza sessuale. Parola di Cassazione!
L'igiene personale e' fondamentale non solo per i rapporti sociali ma soprattutto per i rapporti intimi con il partner. Anche dall'igiene, infatti, passa il concetto di rispetto per l'altra persona.
In un caso preso in esame dalla suprema corte (sentenza n. 980 del 13 gennaio 2014), un marito rientrato dal pascolo e dalle attività di accudimento delle pecore aveva in qualche maniera imposto rapporti sessuali alla moglie senza essersi dedicato all'igiene del proprio corpo e per questo è stato condannato per il reato di violenza sessuale.
Secondo i giudici di piazza Cavour, la circostanza che la moglie avesse manifestato di essere d'accordo a fare sesso con suo marito se solo quest'ultimo si fosse lavato, non può far venir meno la violenza del rapporto sessuale.
Quindi, vi è violenza sessuale tutte le volte in cui i rapporti sessuali vengano imposti in qualunque modo; non hanno invece alcun rilievo le modalità o le motivazioni che portano la persona offesa a non rifiutare,in maniera assoluta ,un rapporto sessuale.
Secondo il nostro ordinamento commette violenza sessuale(art.609 bis c.p.) chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con :
1.violenza ;
2. minaccia;
3. abuso di autorità
La pena prevista e' la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica psichica della persona offesa
o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Per giurisprudenza consolidata, l'atto sessuale penalmente rilevante e' ogni atto corporeo che lede la libera autodeterminazione della sfera sessuale; quindi, nell'atto sessuale sono inclusi non solo tutti quegli atti che riguardano la sfera genitale ma anche tutti gli atti che riguardano le zone erogene di persona non consenziente .
Perché ci sia violenza sessuale e' sufficiente che il contatto corporeo sia "fugace ed estemporaneo" .
Si ha ,invece, molestia sessuale quando si utilizzano espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero atti di corteggiamento invasivo.
Non possono definirsi, invece, "atti sessuali" tutti quegli atti che pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (ad esempio il "voyeurismo ", l'esibizionismo( cioè mostrare la propria nudità ) e l'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi.
Quindi il reato di violenza sessuale richiede che il soggetto che agisce abbia
la coscienza e volontà di compiere atti che invadono la sfera sessuale altrui;se poi l'agente soddisfi o meno il proprio piacere sessuale questo non ha alcun rilievo ai fini della consumazione del reato.
Ad esempio si ha violenza sessuale se si bacia qualcuno che non vuole oppure se si palpeggia il seno di una donna.
Inoltre, può configurarsi violenza sessuale quando una persona accetta controvoglia di fare l'amore con qualcuno che emana un cattivissimo odore e che decide di non lavarsi di proposito.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
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(15/01/2014 - Avv. Barbara Pirelli)
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