
1° massima
Gli impianti di autolavaggio, hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate (così Sez. 3, n. 5143 del 4/02/2003, Canavese ed altro; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008, Erg Petroli Spa e altro). Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato, senza autorizzazione, attraverso il tubo interrato rinvenuto dagli accertatori è certamente idoneo a integrare la suddetta fattispecie, restando del tutto irrilevante il dato relativo alla presenza degli idrocarburi che, pur rilevata in occasione del controllo, rappresentava un elemento estraneo all’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice ritenuta applicabile nella specie.
2° massima
3° massima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prova “decisiva” e inammissibilità dei motivo di ricorso – Art. 606 lett. d) cod. proc. pen..
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