
Per la Cassazione la bacheca o il profilo Facebook hanno intrinsecamente la capacit di "condividere" e diffondere il messaggio offensivo tra pi persone. S alla condanna per il reato di diffamazione
Da respingere anche la doglianza difensiva secondo cui non vi sarebbe stata coincidenza tra la condotta descritta nel capo di imputazione di "comunicazione con pi persone su Facebook" e quella di "pubblicazione mediante l'inserimento in una bacheca Facebook".
Nel caso di specie, chiarisce la Cassazione, non si rileva alcuna reale discrasia tra le due condotte: l'imputazione si riferisce a una comunicazione (dei contenuti diffamatori contestati) con pi persone, sul social network denominato Facebook, che non esclude affatto l'utilizzo di una "bacheca" per tale diffusione, ovvero di un "luogo virtuale", collegato al profilo social dell'utente, all'interno del quale possibile inserire post, immagini, filmati, link che vengono visualizzati da tutti coloro che hanno accesso a detto profilo.
Anzi, nella indicazione lessicale utilizzata dalla contestazione, certamente dalla valenza generalizzante, deve ricomprendersi senza dubbio qualsiasi condotta di diffusione di contenuti diffamatori tramite Facebook, sia con bacheca che con altra modalit, la quale costituisce una forma di comunicazione con pi persone utilizzando tale social network e, quindi, corrisponde perfettamente alla contestazione.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente aveva avuto modo di conoscerenel corso del processo le caratteristiche specifiche della condotta diffamatoria che gli veniva contestata, dunque non si verificata alcuna violazione o pregiudizio dei diritti di difesa dell'imputato.
Pi in generale, stato poi affermato che il requisito della comunicazione con pi persone deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia inserita in un supporto per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da pi persone. Non vi dubbio che la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo Facebook sia proprio la "condivisione" di esso con gruppi pi o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social.
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