
Per gli Ermellini conta che l'imputato sia consapevole del consenso viziato della vittima che ha richiesto il preservativo solo per tentare di ridurre le conseguenze negative dell'atto non voluto
di Lucia Izzo - La richiesta da parte della vittima dell'uso del preservativo non costituisce di per sé consenso putativo al rapporto sessuale, potendo rappresentare solo il tentativo della vittima di elidere o ridurre le conseguenze negative dell'atto non voluto.
Il reato era stato commesso nei confronti di una quattordicenne che l'imputato aveva conosciuto online dichiarandole di essere un poliziotto. La violenza si era poi consumata nell'auto di lui, in un terreno di sua proprietà in aperta campagna e nonostante la ragazza avesse fermamente opposto un rifiuto al rapporto sessuale, non rispettato dall'uomo.
In Cassazione, l'imputato cerca di scardinare l'impianto argomentativo evidenziando il pregresso rapporto di conoscenza e frequentazione con la vittima, finalizzato all'inizio di una relazione sentimentale, e sostenendo che la stessa fosse matura e consenziente al rapporto senza che lui avesse abusato della sua presunta incapacità di resistenza per indurla a compiere atti sessuali.
Anzi, nel dettaglio, l'uomo denuncia che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la ragazza lo avesse invitato a utilizzare il preservativo, dalla quale egli avrebbe tratto la ragionevole convinzione di agire con il consenso della ragazza.
In realtà, all'esito dell'istruttoria e dell'audizione della vittima, i giudici di merito evidenziavano come la spoliazione degli indumenti era avvenuta con lucida e deliberata azione con la quale l'imputato aveva superato progressivamente i reiterati dinieghi della ragazza, resi in un clima di comprensibile intimità, ma pur sempre esplicitati in modo circostanziato e fermo.
Il Collegio ritiene che la motivazione resa dai Giudici di merito sull'induzione all'atto sessuale con abuso delle condizioni d'inferiorità psicofisica della vittima al momento del fatto sia ampia, accurata e immune dai vizi censurati: in tali condizioni di inferiorità rientrano anche quelle che, prescindendo da patologie mentali, siano tali da determinare una posizione particolarmente vulnerabile della vittima.
Oltre alla verifica dell'induzione con abuso delle condizioni d'inferiorità della vittima, è altresì necessario che il giudice apprezzi l'elemento psicologico dell'agente di consapevolezza di tale stato e di volontà del relativo approfittamento, ottenendo un consenso che, in una situazione di «normalità», gli sarebbe stato negato.
In questo contesto, anche un eventuale consenso risulterebbe viziato perché strumentalizzato dall'induzione.
Neppure, inoltre, può avere fondamento la tesi difensiva del consenso putativo desumibile dalla richiesta dell'uso del preservativo, avendo ben spiegato il senso dell'invito da parte della ragazza che aveva pensato di elidere o ridurre le conseguenze negative dell'atto non voluto.
Peraltro, la ragazza ha raccontato di aver ripetutamente espresso il dissenso al rapporto, di aver cercato di sottrarvisi, ottenendone il rifiuto dell'uomo perché era arrivato il momento culminante per la soddisfazione della sua cupidigia, e quindi di essere rimasta pietrificata alla consumazione dell'atto della cui portata non aveva avuto piena consapevolezza come dimostrato anche nel racconto al pronto soccorso.
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