La diffamazione a mezzo stampa può dare diritto al risarcimento del danno in sede civile. Ecco chi risponde e quando scatta il risarcimento

L'interesse comune della collettività al controllo sociale effettuato dalla stampa, consente, nella contrapposizione dei diritti costituzionali sopra descritti, in particolari condizioni, a che il diritto di cronaca prevalga, o "indebolisca", il diritto alla tutela della propria onorabilità. Naturalmente ciò è consentito solo entro limiti ben precisi e solo in presenza di condizioni ormai ben delineate dalla giurisprudenza.
Il compito del legale sarà, pertanto, quello di valutare se vi siano le condizioni perché si possa dire compiuto il bilanciamento tra tali diritti (tutti di rango costituzionale) considerando la presenza o meno di tali condizioni, orientandosi nell'analisi circa l'esistenza di ben determinate caratteristiche: 1. utilità sociale dell'informazione divulgata; 2. verità oggettiva o putativa; 3. forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Il punto di riferimento unanimemente riconosciuto, che ha dettato un vero e proprio "decalogo del giornalista", è la Sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259 della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sancito: "Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta".
L'utilità sociale è ovviamente presente nei casi di esercizio del controllo sociale effettuato dalla stampa nei confronti del "potere" nelle varie accezioni che questo termine può assumere. Tuttavia il diritto di cronaca connesso ai fatti che in senso lato potrebbero suscitare l'interesse dei lettori, andrebbe analizzato in maniera più compiuta non consentita dalla necessaria brevità di un articolo. Si procederà pertanto all'analisi degli altri due elementi rinviando la trattazione di questo punto ai prossimi aggiornamenti del blog.
Il giornalista ha il preciso dovere di attenersi alla verità dei fatti, che non è rispettata quando, pur essendo vere le singole circostanze riferite, siano, dolosamente o colposamente, taciuti altri fatti strettamente ricollegabili alle prime, tanto da mutarne completamente il significato: "la verità non è più tale se è mezza verità (o comunque, verità incompleta)". I Supremi Giudici si spingono ad affermare che la "mezza verità" è più pericolosa della dell'esposizione di fatti falsi, questi ultimi infatti consentono una più facile possibilità di difesa di chi è oggetto di determinate accuse, il quale sente riferito a sé un preciso fatto falso, piuttosto che un fatto vero ma incompleto: "la verità incompleta deve essere … in tutto equiparata alla notizia falsa".
Con riferimento, infine, alla civiltà dell'esposizione, va rilevato che la forma dell'esposizione non è civile se eccede rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o se viene meno, nel complesso dell'esposizione, il rispetto di quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto. Si rileva l'inciviltà dell'esposizione anche se la stessa non è improntata alla leale chiarezza di ciò che viene riportato. L'uso della chiarezza consentirebbe infatti, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate e concise (perciò efficaci) smentite. Il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso di una notizia completamente falsa o di un commento triviale.
La giurisprudenza ha elencato anche una serie di espedienti (subdoli come gli stessi giudici le definiscono), che potrebbero essere utilizzati dai giornalisti per aggirare, tentando di rimanere senza sanzione, l'obbligo di chiarezza:
il sottinteso sapiente: cioè l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, in senso più sfavorevolegli accostamenti suggestionanti: che si ottengono mettendo in sequenza la descrizione dei fatti riguardanti il danneggiato con la descrizione di fatti attribuiti a terzi ovvero con giudizi negativi anche se apparentemente espressi in forma generale ed astratta, di per sé ineccepibili, ma che i lettori sono inevitabilmente spinti a riferire alla persona che si vuol mettere in cattiva luce a causa del contesto in cui tali descrizioni o giudizi sono inseriti;il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli, consistente nella artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre o di per sé insignificanti. Le insinuazioni anche se più o meno velate, usando formule del tipo: "non si può escludere che …". I tre parametri appena descritti, necessari affinché gli autori del servizio giornalistico possano essere sollevati da responsabilità di tipo civilistico, sono ripresi anche dalla giurisprudenza posteriore alla già citata Cassazione n. 5259/1984, per tutte basterà citare la Sentenza della Corte di Cassazione del 27 gennaio 2009 n. 1976.Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/37928-diffamazione-a-mezzo-stampa-e-risarcimento-del-danno.asp