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Nell'ambito del processo Regeni, la Corte Costituzionale afferma che per le imputazioni di tortura statale la disciplina dell'assenza non può tradursi in una immunità "de facto"
La Consulta ha osservato che la paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall'impossibilità di notificare personalmente all'imputato gli atti di avvio del processo medesimo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, «non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale».
Essa infatti «si risolve nella creazione di un'immunità de facto», che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, primo comma, Cost.).
La necessità costituzionale di evitare la stasi del processo può essere d'altronde soddisfatta senza alcuna riduzione delle facoltà partecipative dell'imputato, ma imprimendo ad esse una diversa scansione temporale, che si riassume nel diritto dell'imputato a ottenere in ogni fase e grado la riapertura del processo.
Rimettendo al giudice comune l'attuazione di questo diritto nella concretezza del singolo caso, la Corte ha sottolineato che esso, proprio perché conserva all'imputato ogni facoltà processuale, garantisce che la procedibilità in assenza per i delitti di tortura statale sia «rispettosa del principio del giusto processo».
Scarica pdf Corte Cost. n. 192/2023Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/46169-reato-di-tortura-incostituzionale-l-art-420-bis-comma-3-cpp.asp
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