
La Cassazione conferma che la posizione di garanzia si attiva automaticamente con l'accettazione della carica, vincolando il titolare alla tutela della vita e dell'integrità dei lavoratori
Il diritto penale del lavoro non è un semplice strumento repressivo; esso costituisce un presidio di civiltà, volto a garantire che gli obblighi formali si traducano in tutela concreta dei lavoratori. La sentenza n. 34162/2025 della Cassazione chiarisce che la responsabilità penale non dipende dalla buona fede, dalle motivazioni personali o dal grado di operatività: chi accetta formalmente una carica societaria diventa automaticamente garante della vita e della salute dei dipendenti. Anche un incarico assunto per amicizia o per motivazioni estranee alla gestione quotidiana comporta obblighi precisi e inderogabili, perché la legge attribuisce alla qualifica stessa il potere di proteggere beni giuridici rilevanti.
In questo contesto, la posizione di garanzia rappresenta un vincolo oggettivo, che trasforma una carica formale in un dovere concreto e misurabile. La funzione del diritto penale del lavoro non si limita a reprimere, ma previene, imponendo controlli, vigilanza e diligenza, affinché l'omissione non metta in pericolo la vita dei lavoratori.
L'articolo 40, comma 2, del codice penale stabilisce che l'omesso impedimento di un evento rileva penalmente solo se il soggetto è destinatario di un obbligo giuridico. Questo obbligo non è generico: sorge quando il legislatore, fonti regolamentari o atti di diritto privato impongono al soggetto di neutralizzare pericoli derivanti da terzi o dalla natura. Nel caso del datore di lavoro, la posizione di garanzia scatta automaticamente con la carica, poiché esiste un rapporto di particolare prossimità tra amministratore e lavoratori, e la tutela della loro vita e salute diventa un dovere concreto, indipendente dall'effettiva gestione operativa.
Fiandaca osserva che la posizione di garanzia è un vincolo oggettivo, che non punisce la volontà o le relazioni personali, ma l'omissione di un dovere giuridico inderogabile. La responsabilità, quindi, si misura sulla base dei fatti e degli obblighi giuridici, non delle intenzioni o delle motivazioni soggettive. In questo senso, la funzione preventiva del diritto penale si manifesta pienamente: impedire eventi lesivi diventa l'obiettivo centrale della norma.
Nel caso analizzato, un amministratore nominato formalmente per ragioni personali non aveva provveduto alla nomina del medico competente e alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, sottolineando che l'accettazione formale della carica comporta automaticamente l'assunzione della posizione di garanzia. La motivazione della Corte è chiara: la responsabilità penale non si fonda sulle relazioni personali né sull'effettivo esercizio dei poteri gestionali. Ciò che rileva è la consapevolezza della carica e dei doveri ad essa connessi. Anche le violazioni contravvenzionali, punibili a titolo di colpa, rientrano in questa logica, perché la funzione delle norme sulla sicurezza sul lavoro è eminentemente preventiva.
La Corte richiama precedenti consolidati che confermano l'indipendenza della responsabilità dalla volontà soggettiva. Le regole sulla sicurezza sul lavoro non possono essere aggirate con deleghe interne, incarichi simbolici o amicizie: l'amministratore è garante per legge, e la sua negligenza costituisce un danno giuridico immediato e rilevante.
La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria non è un mero inadempimento amministrativo. È una condotta grave che produce responsabilità penale anche se l'amministratore non interviene direttamente nella gestione quotidiana dei lavoratori. La legge trasforma un dovere astratto in un obbligo concreto e misurabile, e la negligenza, anche involontaria, diventa penalmente rilevante.
In questo quadro, il diritto penale del lavoro assume una funzione essenzialmente preventiva: attraverso la posizione di garanzia, la norma traduce obblighi formali in tutela reale dei beni giuridici più rilevanti, assicurando che la vita e l'integrità dei lavoratori siano sempre protette.
Chi assume formalmente una carica societaria deve comprendere che la legge gli impone doveri immediati e inderogabili. La nomina tempestiva del medico competente, la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e la vigilanza sulle misure di sicurezza diventano strumenti concreti di prevenzione. La responsabilità non si riduce a una valutazione morale o soggettiva: è oggettiva, misurabile e vincolante.
La sentenza n. 34162/2025 ribadisce che la legge non tutela amicizie, buone intenzioni o rapporti fiduciari: tutela la vita dei lavoratori. Chi accetta una carica societaria riceve un dovere concreto e misurabile, che non si può delegare, attenuare o ignorare. La funzione del diritto penale del lavoro emerge in tutta la sua forza: non punire il passato, ma prevenire il futuro, trasformando obblighi formali in tutela reale e quotidiana dei beni giuridici più preziosi.
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