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I dati ISTAT sulla materia non sono precisi ma si stima che in Italia oggi vi siano circa un milione di coppie che convivono come se fossero sposate senza esserlo. È un fenomeno in forte crescita che conferma il mutamento in corso della nostra società.
Quando la coppia di fatto entra in crisi non si possono utilizzare gli strumenti che il diritto fornisce alle coppie sposate, vd separazioni e divorzi, perché manca il vincolo coniugale.
Questo non significa, però, che non sia possibile dare tutela ai propri diritti che riguardano essenzialmente la sfera patrimoniale e, se vi sono, quelli relativi ai figli.
Le questioni patrimoniali si possono risolvere con accordi e scritture, con atti di divisione di beni in comune.
Per quanto riguarda i figli, vale anche per le coppie di fatto l'applicazione dell'affido condiviso e del principio della bigenitorialità introdotto dalla legge 54/2006 al fine di consentire al figlio di crescere comunque con l'apporto genitoriale equilibrato di ciascun genitore. In caso di accordo con l'ex convivente è possibile redigere un accordo e depositarlo al Tribunale Civile per la sua omologazione.
In caso di mancato accordo su questioni legate al collocamento/visita/frequentazione/concorso economico al mantenimento del figlio la competenza spetta ora, dal 1 gennaio 2013, al Tribunale Civile e non più al Tribunale per i Minorenni.
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In caso di mancato accordo tra i genitori si dovrà procedere con un ricorso non consensuale e sarà il Tribunale a stabilire le condizioni con la sentenza.
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Il costo è molto più elevato perché si tratta di svolgere un'attività giudiziale che comporta la redazione di più atti , la partecipazione a più udienze e la gestione della pratica per un periodo di tempo più lungo rispetto ad un ricorso congiunto.
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