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Il giudice a quo aveva respinto il gravame contro la sanzione osservando che la velocit rilevata (pari a km/h 85,1) era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocit di 70 km/h, pur dopo l'applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dall'art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992.
Ancora, la donna lamenta la mancata disapplicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992 "nella parte in cui non consente adeguatamente una tolleranza in favore del contravventore", in contrasto con i principi di colpevolezza, proporzionalit e legittimo affidamento.
Doglianze che per gli Ermellini appaiono infondate: come evidenziato dal Tribunale, nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell'art. 142 la proporzionalit assicurata dalla previsione di scaglioni di velocit, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente pi elevate.
La struttura della norma, con la indicazione "non oltre [...] km/h", assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall'uno all'altro scaglione quindi l'intervento giudiziale sollecitato dalla ricorrente (applicazione del comma 7 anzich del comma 8 dell'art. 142) si sarebbe risolto nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l'altro, cio nella riscrittura della norma sanzionatoria, ma ci, spiega la Cassazione, appare in contrasto con il principio di legalit. Il ricorso va dunque rigettato.
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