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L'applicabilità dell'articolo 2051 del codice civile ad enti pubblici proprietari o manutentori di strade nel caso in cui si creino situazioni di pericolo per una non prevedibile alterazione dello stato dei luoghi, non dispensa il danneggiato dall'onere di dimostrare "il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
E' quanto chiarisce la corte di cassazione con la sentenza n.
Come si legge in sentenza il danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno se la perdita di controllo del mezzo è dovuta all'eccesso di velocità giacché in tal caso la colpa è riconducibile esclusivamente alla sua condotta imprudente.
Oltretutto, spiega la Corte "l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione".
L'automobilista ora dovrà anche pagare le spese di giudizio nella misura di 4.200 euro.
Vai al testo della sentenza 22914/2012
(26/12/2012 - Alba Mancini)
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