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Per il Tribunale di Latina è inadeguato il cartello che non precisa che è in corso un controllo elettronico della velocità "media" e, di conseguenza, nulla la sanzione per eccesso di velocità
Viene così confermata la decisione favorevole resa in prime cure nei confronti dell'utente/appellato, assistito vittoriosamente dall'avvocato Roberto Iacovacci, che aveva ottenuto l'annullamento della contravvenzione irrogata per aver superato i limiti di velocità. Secondo il giudice a quo, dovevano ritenersi inadeguati i cartelli di preavviso utilizzati, che non specificavano la rilevazione della velocità media.
Secondo il Comune appellante, invece, la normativa vigente gli avrebbe imposto esclusivamente di segnalare l'esistenza di un controllo elettronico della velocità, senza alcuna ulteriore specificazione circa la velocità istantanea o media. Le doglianze, tuttavia, non convincono il Tribunale.
Quanto alle modalità di segnalazione, l'art. 142, comma 6-bis, C.d.S., prevede testualmente che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno".
Ulteriori precisazioni sulle modalità della segnalazione sono poi fornite dal D.M. 15.08.2007 e dal D.M. 282/2017 secondo cui i pannelli devono riportare l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
Confermando la necessità di adeguata e preventiva segnalazione del tutor, il giudicante ritiene che il sistema di rilevamento della velocità media abbia una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all'eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale.
Pertanto, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli gli utenti, si ritiene interesse dell'Amministrazione stessa informarli dell'esistenza di un più esteso monitoraggio della velocità, così da indurre i più indisciplinati al rispetto della velocità per l'intero tratto monitorato, a tutto vantaggio dell'incolumità di tutti gli utenti della strada.
Una conclusione in linea, secondo il magistrato, con quanto stabilito nella c.d. direttiva Minniti (circolare del Ministro dell'interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3) che parla di "una vera e propria attività didattico educativa nei confronti dell'utenza stradale" svolta dai sistemi di rilevazione della velocità media.
Pertanto, il Tribunale ritiene evidente l'esistenza di un interesse pubblico alla segnalazione di presenza di un controllo della velocità media (per un tratto adeguato) così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato.
Ancora, si legge nel provvedimento, poiché il controllo della velocità "media" viene presegnalato (normalmente in ambito autostradale) in modo specifico, la presenza di tale specificazione (che gli stessi enti proprietari avrebbero interesse a fornire così da contenere maggiormente i pericoli legati alla velocità eccessiva) appare altresì in grado di ingenerare nell'utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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