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Suo quindi l'onere di dimostrare di aver eseguito esattamente la propria prestazione professionale o che questa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt
di Valeria Zeppilli La legge Gelli, istituendo un doppio binario della responsabilit medica, ha stabilito che, mentre la struttura sanitaria risponde nei confronti dei pazienti a titolo contrattuale, la responsabilit dei medici in generale di natura extracontrattuale.
Tale regola conosce per un'importante eccezione: quella in cui il sanitario abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. In tal caso la sua responsabilit non quella di cui all'articolo 2043 c.c., ma quella di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c.
Una delle prime pronunce sul punto arriva dal Tribunale di Milano che, con la sentenza numero 1654/2018 (sotto allegata), ha accolto le ragioni di una paziente che invocava la responsabilit del dentista libero-professionista per la mancata riuscita di alcuni trattamenti odontoiatrici ai quali la donna si era sottoposta per raggiungere un miglior aspetto estetico.
Posto che il sanitario, avendo assunto un'obbligazione contrattuale direttamente con la paziente, era chiamato a rispondere del suo operato a titolo contrattuale, egli, dinanzi all'allegazione della donna circa l'inesatto adempimento da parte sua delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso tra le parti, avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito esattamente le proprie prestazioni o che queste implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt tali da limitare la responsabilit professionale ai soli casi di dolo o colpa grave.
In assenza di tale prova e posto che invece la paziente aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del rapporto professionale intercorso con il dentista e la tipologia di prestazioni rese da quest'ultimo, il sanitario non potr quindi sottrarsi dal risarcire la donna dei danni che le ha cagionato nell'esecuzione della propria prestazione.
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