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Qui richiamati gli atti difensivi (citazione etc) di A.M.C., l'attrice esponeva e lamentava, fra l'altro, che reduce da pregressi interventi di artroprotesi delle anche, riportava, in ambito che non rileva in questa sede, nel 2003 una lussazione della protesi sinistra, in conseguenza della quale in data 18.3.2005 veniva operata dal dott. M.A. presso la Casa di Cura A.M. per un intervento di sostituzione della protesi.
Si accertava a mezzo TAC nei giorni seguenti, a seguito di un dolore costante, l'avvenuto sfondamento dell'acetabolo da parte della protesi femorale; sicch in data 14.4.2005 veniva eseguito, dallo stesso chirurgo, un intervento di revisione con applicazione di innesti ossei e sostituzione della componente acetabolare.
Nell'immediato dell'intervento, insorgeva una riduzione della sensibilit del piede e della motilit delle dita del piede, tanto da far sospettare una lesione del nervo sciatico (forse dovuta al fatto che durante la notte del 15 aprile a causa di un cambio di posizione effettuato da un'infermiera della Casa di Cura A.M. avvertiva un dolore intenso ed acuto).
Essendo stata accertata una nuova lussazione della protesi, veniva sottoposta in data 16.4.2005 ad un ulteriore intervento chirurgico a cura del dott. A. che le riferiva che il nervo sciatico risultava integro.
Nel gennaio 2006 un accertamento elettromiografico evidenziava una grave sofferenza del nervo sciatico.
L'attrice lamentava gravi problemi di deambulazione ed altro, che addebitava al medico (dr. A.) ed alla Casa di Cura.
Chiedeva il risarcimento dei danni nella misura complessiva di . 678.894.
I convenuti rigettavano ogni contestazione, dispiegando per quanto di ragione domande di manleva e di regresso.
Va premesso che la domanda della C. contiene svariate imprecisioni, fra le quali l'obliterazione che incontestabile che il chirurgo che effettivamente eseguiva l'intervento del 16.4.2005 non era il dott. A. (presente in funzione di aiuto), ma esclusivamente il prof. S..
Il rigetto delle domande dell'attrice deriva dalle seguenti circostanze e considerazioni.
A.M.C. per come riferiva era portatrice di protesi bilaterale d'anca (a sinistra dal 1993 e a destra dal 1995); nel 1999 aveva subito un intervento di revisione per anticipata mobilizzazione della protesi sx con sostituzione della parte acetabolare e della testa della protesi; e nel 2004 accusava mobilizzazione della protesi.
La condizioni fisiche della C. erano, quindi, come si vede, affacciandosi al primo intervento (18.3.2005), quelle di una persona ad altissimo rischio per questo genere di interventi (...caso complesso di revisione di protesi di anca destra impiantata nel 1995 ...con evidenza di perdita del patrimonio osseo specialmente a carico della cavit acetabolare con difficolt tecniche nel posizione il neo cotile....cos gli ausiliari del Giudice, in particolare lo specialista ortopedico dott. R); con una facilit e predisposizione a mobilizzazione, rotture e dislocazioni delle protesi evidentemente per le precarie condizioni e consistenza dei suoi materiali ossei.
Specificamente: paziente affetta da preesistenti esiti di artroprotesi di entrambe le anche, gi revisionata a sinistra con una situazione precaria di instabilit articolare, come documentato da episodi lussativi riferiti in anamnesi e pertanto un quadro clinico delicato nell'ambito del quale l'anca destra presentava un significativo grado di usura della componente acetabolare, tanto da rendere necessario un re-intervento non con l'utilizzo di un cotile primario, ma comunque di un cotile da revisione (cos il CTU e lo specialista ad esso associato, il dott. R, pag. 32 relazione peritale)
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