Sei soddisfatto del servizio?

I tecnicismi e le illustrazioni atecniche non sono idonei a soddisfare l'obbligo di informazione gravante sul medico
di Valeria Zeppilli L'obbligo informativo del quale gravato il medico nello svolgimento della propria attivit professionale deve essere adempiuto con un linguaggio adeguato alle conoscenze e allo stato soggettivo del paziente destinatario dell'informazione, ovverosia senza far ricorso a tecnicismi o utilizzare un linguaggio criptico.
Con la sentenza numero 6688/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti ritenuto incompleta, e quindi lesiva del diritto del paziente al pari di un'informazione assente, l'informazione che non illustra le caratteristiche di gravit o di rischio di gravit di quanto riscontrato da un esame diagnostico al quale si sottoposto l'assistito e che non segnala la presenza di un'eventuale urgenza in modo specifico e ben percepibile dall'interlocutore.
Partendo dal presupposto che l'obbligo informativo del medico sussiste pienamente sin dagli esiti degli accertamenti diagnostici, i giudici hanno insomma chiarito che esso va adempiuto traducendo la diagnosi "a livello di conoscenza scientifica del paziente" sia per quanto riguarda il suo intrinseco significato, sia per quanto riguarda i limiti temporali entro i quali sottoporsi a ulteriori accertamenti o a trattamenti terapeutici, mentre non pu ridursi a una "illustrazione tecnica e atemporale".
In caso contrario, scatta il risarcimento per responsabilit medica.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/29666-responsabilita-medica-il-sanitario-deve-usare-un-linguaggio-comprensibile-al-paziente.asp
Sei soddisfatto del servizio?