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Anche se la somministrazione di una terapia non corretta dal punto di vista sanitario, il medico non risponde se tale azione non ha determinato il danno subito dal paziente
di Valeria Zeppilli In materia di responsabilit medica sempre imprescindibile accertare la sussistenza del nesso di causalit tra l'operato del sanitario e le conseguenze dannose lamentate dal paziente.
Di conseguenza, prendendo ad esempio il caso deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 14033/2018 qui sotto allegata, sebbene la scelta del pediatra di somministrare a un bambino giunto in ospedale con una sepsi grave di origine incerta due cucchiai di olio di ricino debba considerarsi non corretta dal punto di vista sanitario, trattandosi di un rimedio eccessivo per un paziente di tenera et, se la stessa non ha determinato l'evento morte successivo del piccolo, del quale non costituisce neanche concausa, il medico non pu essere chiamato a rispondere del suo operato.
Nella medesima pronuncia la Corte di cassazione si soffermata anche su un importante aspetto di carattere processuale, precisando (con particolare riferimento a una perizia collegiale) i confini entro i quali possibile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, in esito al rinvio per annullamento dei giudici di legittimit, ai sensi dell'articolo 603, comma 1, del codice di procedura penale.
In particolare, i giudici hanno affermato che la rinnovazione subordinata alla verifica del fatto che l'indagine dibattimentale incompleta e alla conseguente constatazione dell'impossibilit per il giudice di decidere senza rinnovare l'istruttoria.
Ma non solo. Per la Cassazione bisogna anche considerare che la perizia non pu considerarsi una prova decisiva, con la conseguenza che il provvedimento di diniego in appello non sanzionabile.
Si tratta, infatti, di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimit, specie se la perizia esplorativa e riguarda accertamenti gia effettuati dalle parti e dal giudice.
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