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La materia, inoltre, va necessariamente contemperata con quanto previsto dalla legge in relazione alla detenzione di animali c.d. "selvatici". In Italia, infatti, possedere particolari specie di animali domestici pericolosi o rientranti in specie protette è vietato e può comportare severe conseguenze secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992.
Il provvedimento contiene sia la disciplina penale relativa all'applicazione della CITIES (Convention on International Trade of Endangered Species), nonché le norme su commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica.
La legge (art. 6, comma 1) vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, pena l'applicazione di severe sanzioni penali.
Dell'individuazione delle specie c.d. "pericolose" se ne occupa il d.m. del 19 aprile 1996 (e successive modificazioni) che elenca le specie e precisa i criteri per stabilire la "pericolosità": si tratta di una lista comprendente circa 10 Ordini e 54 Famiglie appartenenti alle Classi di Mammiferi e Rettili, con i relativi generi e specie, che si aggiungono a quelle previste a livello comunitario e sovranazionale.
A titolo esemplificativo, nell'elenco sono presenti ratti marsupiali, canguri, lemuri, numerose specie di scimmie, lupi, volpi, orsi lavatori, tassi, lontre e numerosi felidi (leoni, tigri, pantere, etc.), ma anche cinghiali, cervidi, bovidi, alcune tartarughe e serpenti (pitone, anaconda, cobra, serpente a sonagli etc.).
La violazione delle prescrizioni può costare, come precisa la legge n. 68/2015, l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila. Gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati.
Tuttavia, come previsto dalla Convenzione CITIES, è consentito detenere alcune specie esotiche (ad esempio pappagalli, rettili, scimmie, volpi ecc.), ma solo solo previa autorizzazione e con un permesso contenente tutti i dati relativi all'animale. Questi documenti vengono rilasciati dal Corpo Forestale dello Stato o dal Ministero dello Sviluppo economico.
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