Notizie: Diritto civile
Autovelox nascosto: è truffa
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Luigi Del Giudice - La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013, ha previsto che può essere
perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell'autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Inoltre ha ritenuto
legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la "regolarità" della stessa.
La Suprema Corte ha in particolare sottolineato che "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la "res" impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell'ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato ("le cose mediante le quali il reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede."
Luigi Del Giudicewww.polizialocaleweb.com(26/05/2013 - Luigi Del Giudice)
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