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Diritto di famiglia

Indennità di accompagnamento per il figlio minorenne

Indennità di accompagnamento per il figlio minorenne

Per arrivare al riconoscimento del beneficio la strada processuale non sempre piana anzi, come anticipato, di frequente diventa un percorso a ostacoli, all'interno del quale l'Ente avversario "giustamente" fa valere tutte le proprie obiezioni cercando di arginare la pretesa dell'interessato.


 

Come dicevamo, innescata la procedura di frequente capita che l'Inps, resistendo al ricorso, proponga varie eccezioni: tra queste, di recente al Tribunale di Treviso sezione Lavoro stata formulata l'eccezione di inammissibilit del ricorso per a.t.p. per omessa dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio.

Eccezione che per stata respinta dal magistrato, il quale ha decretato il proseguimento del giudizio conferendo l'incarico al consulente tecnico d'ufficio.


La natura dell'eccezione dell'Inps

Vediamo, in estrema sintesi, in che cosa consiste questa specifica eccezione e perch stata respinta.

Dunque, l'Inps ha ritenuto che il ricorso mancante di tale dichiarazione dovesse essere dichiarato inammissibile invocando l'art. 152 disp. att. c.p.c. ed appuntandosi, in particolare, su questa parte della disposizione richiamata: "nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali....la parte ricorrente, a pena di inammissibilit del ricorso, formula apposita dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo".

Il fulcro di tale obiezione la ritenuta identit delle prestazioni previdenziali con le prestazioni assistenziali.


Perch viene respinta l'eccezione

Il ricorrente e il Giudice la pensano diversamente.

A seguito delle note autorizzate presentate dal ricorrente, il Giudice vi aderisce distinguendo nettamente la norma in due parti.

La prima che riguarda la deroga al principio di soccombenza in tema di spese processuali per il ricorrente in possesso di determinati requisiti di reddito, la seconda (che quella che qui interessa) riguarda il limite dell'ammontare delle spese che possono essere liquidate a danno di chi perde il ricorso.

Ora, mentre la prima parte della disposizione riguarda i giudizi previdenziali ed assistenziali, la seconda riguarda i giudizi per prestazioni previdenziali (e, il giudizio in esame, verte su tematica assistenziale).


La soluzione

Il ragionamento del Tribunale (fondato sull'art. 38 D.L. 98/2011 - convertito in Legge n. 182/2011 - che ha aggiunto l'ultimo periodo all'art. 152 disp. att. c.p.c.), porta a concludere che l'obbligo di indicazione del valore della prestazione si applica solo alle cause per prestazioni previdenziali e non per quelle assistenziali.

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

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