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La figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ha una legittimazione concorrente o alternativa con quella della madre con essa convivente in ordine all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Venezia, con decreto del 12 dicembre 2017.
In via preliminare, veniva richiesto l'annullamento del citato decreto per essere stato omesso, in primo grado, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia, litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c.
Come noto, il coniuge, separato o divorziato, legittimato, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore et, ove sia con lui convivente ed economicamente non autosufficiente, iure proprio ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Invero, il genitore che continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato ad ottenere iure proprio e non gi ex capite filiorum il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore. Nella fattispecie, si posto il problema se il padre, richiedente la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della figlia maggiorenne, dovesse convenire in giudizio anche quest'ultima ovvero se fosse sufficiente citare la ex moglie, convivente con la figlia medesima. La Corte d'Appello di Venezia, nel respingere il gravame, ha altres ritenuto infondata l'eccezione formulata in via preliminare.
Secondo il principio di diritto enunciato, la figlia maggiorenne non pu ritenersi litisconsorte necessario del giudizio in esame, ma titolare di una legittimazione alternativa o concorrente con quella della madre.
Silvia Rossaro
Avvocato presso il Foro di Padova
Dottore di Ricerca presso l'Universit degli Studi di Padova Giurisprudenza
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