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In vigore dal 1° agosto la direttiva (UE) 2019/1158 con un pacchetto di misure a sostegno dei genitori e della parità di genere. Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 2022
di Lucia Izzo - È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 luglio la direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che abroga la precedente direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Congedo paternità e lavoro flessibile per i genitori: la direttiva europeaCongedo di paternità Due mesi di congedo parentale retribuito e non trasferibileCinque giorni di congedo annuale per gli operatori dell'assistenzaAssenza dal lavoro per cause di forza maggioreLavoro flessibileIl provvedimento (sotto allegato), in vigore dal 1° agosto, appronta un nuovo impianto in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare al fine di contribuire al raggiungimento della parità di genere, promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza familiare tra uomini e donne. Gli Stati membri dovranno conformarsi alle norme entro tre anni (dunque entro agosto 2022).
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un pacchetto di misure particolarmente dettagliate che, in primis, offrono più tutele ai padri in occasione della nascita dei figli (congedo di paternità), ma anche la possibilità che i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza possano fruire di modalità flessibili di lavoro. Non manca, inoltre, una particolare attenzione riservata ai prestatori di assistenza, che potranno fruire di un apposito congedo di cinque giorni l'anno.
Il congedo dovrà essere retribuito e non trasferibile. Gli Stati membri si occuperanno di stabilire se tale periodo possa essere o meno fruito parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio e se possa essere fruito secondo modalità flessibili.
Per offrire a uomini e donne maggiori possibilità di rimanere nella forza lavoro, dovrà essere garantito il diritto a un congedo di cinque giorni lavorativi all'anno ai lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età.
Si prevede, infatti, che l'invecchiamento della popolazione porterà a un costante aumento della necessità di assistenza e, di conseguenza, a un aumento concomitante della prevalenza di infermità connesse all'età. Per questo, si incoraggiano gli Stati membri anche a fare in modo che anche altri parenti, tra cui nonni e fratelli e sorelle, possano usufruire del diritto al congedo per i prestatori di assistenza.
Gli Stati membri potranno assegnare il congedo dei prestatori di assistenza sulla base di un periodo di riferimento diverso da un anno, per singola persona che necessita di assistenza o sostegno o per singolo caso.
Oltre al diritto al congedo per i prestatori di assistenza, tutti i lavoratori dovranno mantenere il diritto di assentarsi dal lavoro, senza perdere i diritti in materia di lavoro che hanno acquisito o che stanno acquisendo, per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti e inattese, in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza, come previsto dalla direttiva 2010/18/UE, conformemente alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri potranno limitare il diritto di ciascun lavoratore di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore a un periodo determinato per anno o per evento, o entrambi.
La direttiva stabilisce altresì che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età (non inferiore a 8 anni) e i prestatori di assistenza abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. La durata di tali modalità di lavoro flessibili può essere soggetta a una limitazione ragionevole.
Nell'esaminare le richiestedi lavoro flessibile, i datori di lavoro dovranno tenere conto, tra l'altro, della durata delle modalità di lavoro flessibili richieste, nonché delle loro risorse e della loro capacità operativa di offrire tali modalità. I datori potranno decidere di approvare o respingere la richiesta, ma l'eventuale rifiuto o rinvio dovrà essere motivato.
Qualora le modalità di lavoro flessibili abbiano durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore avrà diritto di ritornare all'organizzazione originaria della vita professionale. Un diritto che gli spetta anche prima che sia terminato il periodo convenuto qualora sia intervenuto un qualunque cambiamento di circostanze lo giustifichi.
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