di Lucia Izzo - Il coniuge che, dopo la separazione, abbia instaurato una nuova convivenza "
more uxorio" stabile e duratura, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei,
perde definitivamente il diritto a percepire l'assegno di mantenimento e/o quello di
divorzio. Chi sceglie di intraprendere una nuova relazione, infatti, si fa carico del rischio che il rapporto possa finire e dunque deve essere esclusa ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge.
La vicendaNuova relazione? Addio diritto a mantenimento e assegno divorzileLa coabitazione come requisito del nuovo rapportoLo ha chiarito il Tribunale di Savona nella
sentenzan. 150/2019 (qui sotto allegata) chiamato a dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra due coniugi. La ex, tuttavia, aveva chiesto al giudice di porre un
assegno divorzile a carico del marito, istanza che non viene accolta.
La stessa signora, evidenziano i giudici, in una precedente udienza aveva spontaneamente dichiarato di aver instaurato una relazione di convivenza con un nuovo compagno. Alla luce della giurisprudenza di Cassazione, pertanto, deve ritenersi che la formazione da parte del coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento di un
nuovo nucleo familiare di fatto dia luogo alla perdita definitiva del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e/o l'assegno divorzile, anche qualora la
famiglia di fatto si sciolga successivamente (cfr. Cass. n. 6855/2015).
Infatti, l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa
venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in
stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
La formazione di una
famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare
nell'esonero definitivo da ogni obbligo.Per il magistrato sono poco attendibili le dichiarazioni successive con cui la donna ha ritrattato e dichiarato di non aver mai convissuto con il compagno. Anzi, il fatto che il nuovo compagno, dopo alcuni anni di fidanzamento, si fosse risolto a
spostare la propria residenza anagrafica presso l'appartamento di
proprietà della donna induce a propendere per la veridicità delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate la prima volta in ordine alla coabitazione della coppia nonché della volontà di instaurare un vero e proprio rapporto di convivenza
more uxorio.
Prive di pregio appaiono, a tal fine, anche le deduzioni difensive con cui la donna, anche a voler ritenere provata la coabitazione con il nuovo compagno, sottolineava la mancata emersione di una prova certa circa l'instaurazione, a suo tempo, di un reale rapporto di convivenza
more uxorio inteso quale comunione di vita spirituale e materiale.
Infatti, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, la coabitazione, pur non essendo di per sé sola sufficiente a dare luogo a quella comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza la convivenza
more uxorio, costituisce tuttavia un
elemento assai pregnante e significativo, a livello probatorio, della volontà dei conviventi di realizzare tra loro la comunione materiale e spirituale medesima e di costituire, in tal modo, una nuova
famiglia di fatto.
La conseguenza è che, una volta
dimostrata la coabitazione, sorge in capo al coniuge che rivendica il diritto a percepire l'assegno di mantenimento l'onere di elencare e provare gli elementi di fatto che siano atti a dimostrare che la coabitazione stessa con il proprio partner non era finalizzata, nel caso di specie, a costituire un nuovo
nucleo familiare (cfr. Cass. n. 6009/2017).
Non avendo la signora fornito alcuna prova a tal fine, va respinta la domanda tesa a ottenere la condanna dell'ex marito alla corresponsione, in proprio favore, di un
assegno divorzile, essendo a tal fine irrilevante anche che la suddetta relazione sentimentale fosse ormai terminata.