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Per la Cassazione rientrano nella nozione di lesioni le documentate patologie psichiche provocate dalle vessazioni del datore di lavoro
di Lucia Izzo - Le condotte "mobbizzanti" del datore di lavoro nei confronti del dipendente rischiano di costare una condanna per "lesioni personali": nella nozione di cui all'art. 590 c.p. devono ritenersi comprese anche le patologie psichiche documentate dal dipendente e provocate dalla condotta del superiore.
Anzi, nonostante non sia stata riconosciuta dal consulente del P.M. l'esistenza del disturbo depressivo maggiore, per l'integrazione del delitto sufficiente la sindrome ansiosa su base reattiva del lavoratore rilevata dai sanitari e provocata dalle vessazioni del datore di lavoro. Il termine di prescrizione per il reato, inoltre, inizia a decorrere da quando la malattia insorge e non dalla cessazione del rapporto.
Tanto ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44898/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla sentenza che aveva confermato la condanna per lesioni personali colpose commesse da un datore di lavoro in danno al dipendente.
In particolare, secondo le imputazioni, tali "lesioni" erano consistite nell'aver cagionato al dipendente una marcata patologia psichiatrica nell'ambito del posto di lavoro: questa era derivata dall'aver il datore commesso nei confronti del dipendente una serie di comportamenti vessatori e persecutori, sia mediante espressioni ingiuriose, sia mediante pressioni per lo svolgimento di attivit lavorative dopo che questi era rimasto in regime di malattia per alcuni periodi, sia mediante continue e ripetute contestazioni disciplinari spesso a contenuto del tutto pretestuoso.
Ne era derivato a carico del lavoratore, sempre secondo la contestazione, l'insorgere dapprima di una sindrome ansioso depressiva su base reattiva, indi il manifestarsi di un disturbo depressivo maggiore.
Per la Corte di merito, i comportamenti tenuti dal datore di lavoro e gli esiti patologici sono confermati da una pluralit di fonti di prova e gli esiti patologici sono confermati attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi probatori, comprese diagnosi mediche e consulenze.
Tuttavia, nonostante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali, gli Ermellini ne confermano gli effetti civili: numerose sono le prove, valutate dal giudice a quo, dunque non porta a nulla il ricorso dell'imputato nella parte in cui tenta di contestarne alcune.
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