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La Cassazione ha stabilito che un reato estinto a seguito di patteggiamento non rileva ai fini della recidiva, anche se l'imputato commette altri illeciti nel quinquennio
La Suprema Corte ha chiarito che un reato dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale non può essere considerato come precedente penale per configurare l'aggravante della recidiva. L'estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione è infatti definitiva e non può essere rimessa in discussione in successivi procedimenti.
Un passaggio centrale della sentenza è l'affermazione che l'efficacia della dichiarazione di estinzione non viene meno neppure se, nel periodo di cinque anni tra il patteggiamento e la dichiarazione stessa, l'imputato commette altri reati. Anche in questa ipotesi, il provvedimento resta insuperabile e non può essere utilizzato per applicare l'aggravante di recidiva.
Il ricorso giunto in Cassazione riguardava una condanna in cui i giudici di merito avevano considerato come precedente un reato definito con patteggiamento, ritenendo illegittima la successiva dichiarazione di estinzione in ragione della commissione di altri illeciti nel frattempo. In questo modo avevano applicato la recidiva, con conseguente aumento dei termini di prescrizione e condanna del ricorrente.
La Cassazione, con la sentenza n. 31233/2025, ha annullato senza rinvio tale decisione, accogliendo la censura difensiva che contestava la rilevanza attribuita a un reato già estinto.
La Corte ha inoltre escluso che sia possibile estendere al patteggiamento il regime previsto per la revoca della sospensione condizionale della pena ex articolo 168 del codice penale. Applicare per analogia tale disciplina equivarrebbe a introdurre un'interpretazione sfavorevole all'imputato, in contrasto con i principi di legalità e tassatività in materia penale.
• Foto: 123rf.comVai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/47665-recidiva-il-reato-estinto-per-patteggiamento-non-puo-valere-come-precedente.asp
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