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Multa mensile per chi paga lo stipendio in contanti. Possibile pagare anche su prepagata purch il datore conservi le ricevute di versamento. I chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
di Lucia Izzo - Con la nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 (qui sotto allegata), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio (n. 205/2017).
L'art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017, infatti, ha previsto che: "a far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonch ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale" con una serie di mezzi di pagamento
Nel dettaglio, le forme di pagamento ammesse, a partire dal prossimo 1 luglio, per il versamento delle retribuzioni sono:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'INL, nella nota diramata, ha chiarito che negli "strumenti di pagamento elettronico" rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN.
Per quanto concerne, invece, i soci lavoratori di cooperativa, che siano anche "prestatori", l'INL ritiene ammissibile il pagamento delle retribuzioni anche attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
- tale modalit di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore";
- il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Inoltre, l'Ispettorato si sofferma anche sulla sanzione amministrativa pecuniaria a cui vanno incontro datori di lavoro e committenti che violino l'obbligo in questione: i trasgressori, infatti, rischiano di dover pagare una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
La nota chiarisce che l'applicazione della sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione: in relazione alla consumazione dell'illecito, spiega il documento, il riferimento all'erogazione della retribuzione (che per lo pi avviene a cadenza mensile) comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilit per cui si protratto l'illecito.
A titolo esemplificativo, spiega l'INL, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilit in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sar pari a euro 1666,66 (importo sanzione mensile) x 3 (mesi di violazione) = euro 5.000.
Il medesimo importo sar cos calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilit), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.
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