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Il nuovo codice della
strada prevede una patente unica per tutti i cittadini dell'Unione
Europea: una card dotata di chip elettronico, fotografia del titolare
e collegata ad un circuito di informatizzazione europeo, il quale
consente la verifica della validità della stessa in tempo reale.
Diverse le modifiche apportate alle norme contenute nel Codice. Di seguito l'analisi per articolo di alcuni punti punti salienti.
Modifiche all'articolo 47 Cds in
materia di classificazione dei veicoli
La norma riformulata
distingue nettamente tra veicoli senza motore e veicoli con motore.
La prima categoria è regolamentata interamente da norme nazionali,
mentre alla seconda concorrono sia regole nazionali che europee. Le
classi di autoveicoli e ciclomotori passano da cinque a sette.
Diminuita la velocità massima che i veicoli ad accensione comandata
inferiori ai 50 cc, i veicoli elettrici a 4kw e quelli a combustione
interna: essa passa dai 50 ai 45 km/h.
Modifiche all'articolo
116 Cds in tema di requisiti per la guida e fattispecie di reato
Cambiano le età minime e
le relative licenze necessarie a condurre determinate categorie di
autoveicoli e ciclomotori. Ad esempio, per i camion (categoria C:
veicoli con massa superiore ai 3500 kg e con al massimo otto
passeggeri) l'età minima fissata è di 21 anni; per gli autobus
(categoria D: autoveicoli per trasporto di otto o più persone) è
necessario avere compiuto il ventiquattresimo anno d'età. Per
ciascuna categoria sono poi previste più sottocategorie (C1, CE, D1,
D1E, ecc.).
Dal punto di vista
sanzionatorio la riforma ha esteso l'integrazione di reato
alla guida non solo senza patente, ma anche con patente di
categoria superiore e non corrispondente rispetto a quella
posseduta. Con un'attenuante: per la trasgressione compiuta
nell'ambito della medesima categoria (ad esempio, guida di veicolo
classificato A con licenza per A1) l'illecito non è considerato
penale ma amministrativo.
Modifiche all'articolo
118bis Cds circa la residenza di rilascio della patente di guida
Con la riforma il
legislatore ha elaborato il concetto di "residenza normale".
Ai fini del rilascio delle licenze di guida è considerato Stato di
residenza normale il luogo in cui il cittadino dell'unione dimora per
almeno 185 giorni l'anno, non rilevando espressamente i soggiorni in
altro Stato europeo per motivi di studio universitario e scolastico.
Sono stati inoltre integrati altri articoli: in tema di sospensione e revisione della patente di guida, gli articoli 128 e 129 che pongono in capo ai medici di comunicare ai Dipartimenti competenti i casi di coma da incidente stradale la cui durata si protragga oltre le 48 ore; gli articoli 135 e 136 sulla possibilità di conversione delle patenti estere; e l'articolo 219bis in materia di sanzioni accessorie applicabili nei confronti dei trasgressori in possesso di solo certificato di idoneità alla guida.
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