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Lo precisa una circolare nel Viminale che salvaguarda i diritti del conducente effettivo, non proprietario del mezzo, a pagare la multa ridotta e a fare ricorso o opposizione alla sanzione
Spesso, infatti, i termini per esercitare le predette facoltà risultano scaduti nell'intervallo temporale tra la ricezione della notifica del verbale al proprietario del mezzo e la comunicazione alla polizia dei dati dell'effettivo conducente.
Ma i diritti del soggetto effettivamente alla guida non sono pregiudicati in quanto, tramite una "finzione giuridica", si ritiene che i nuovi termini per esercitare tali facoltà decorrano dalla data di invio del modulo da parte dell'interessato, a meno che non le abbia già esercitate il destinatario della prima notifica.
In particolare, il Viminale si sofferma sul problema relativo alla ulteriore notifica del verbale nei confronti del soggetto che, attraverso la sottoscrizione del modulo di comunicazione dati, si sia dichiarato conducente e responsabile della violazione della quale discende la decurtazione dei punti della patente, notificata ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 CdS.
Contrariamente all'attuale consolidata prassi amministrativa, si è fatto strada un indirizzo interpretativo secondo cui l'esercizio dei diritti da parte dell'effettivo trasgressore può essere garantito solo attraverso la notificazione del verbale di contestazione nei suoi confronti, in quanto solo a seguito della notifica si raggiunge la prova della conoscenza del contenuto del verbale di contestazione, presupposto della pretesa creditoria dell'organo accertatore.
Il Viminale ritiene, tuttavia, che una nuova notifica del verbale di contestazione all'effettivo conducente/trasgressore comporti un ulteriore aggravio di oneri sia nei confronti del medesimo soggetto, che si troverebbe a pagare le spese di notifica relative a due verbali, sia nei confronti dell'intero procedimento amministrativo, per l'attivazione di un'ulteriore procedura di notificazione.
Il Ministero ritiene che un simile aggravio non sia giustificato in quanto l'obiettivo della notificazione (ovvero la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio) può essere raggiunto nel momento in cui l'interessato compila e sottoscrive il modulo di comunicazione dei dati del conducente, allegato, in genere, al verbale di contestazione e contenuto nel plico consegnato all'obbligato in solido.
Il raggiungimento dello scopo dell'atto, dunque, fa venire meno l'esigenza stessa di procedere a nuova notificazione nei confronti dell'effettivo trasgressore. Può, infatti, ritenersi che la conoscenza del verbale presupposto sia precedente o quantomeno contestuale alla sottoscrizione del modulo ad esso allegato.
L'esigenza di procedere a una nuova notifica, invece, si rende necessaria quando il proprietario si limiti a dichiararsi estraneo alla violazione, indicando altro soggetto quale trasgressore, dovendosi informare quest'ultimo dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti, del quale, altrimenti, non potrebbe avere conoscenza, e di porlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti.
La legge, dunque, consente al destinatario della notifica, da un lato, di dichiarasi effettivo conducente del veicolo autore della violazione, oppure, dall'altro, di indicare un altro soggetto che era alla guida del mezzo, al quale dovrà essere nuovamente notificato il verbale.
In tal caso, a quest'ultimo viene riconosciuta la possibilità di salvaguardare l'esercizio dei propri diritti, evitando al contempo di aggravare il procedimento sanzionatorio con la duplicazione delle notifiche e delle relative spese, considerando la sottoscrizione del modulo e della specifica avvertenza come produttiva degli stessi effetti della notificazione.
In tal modo, attraverso una finzione giuridica che consenta di equiparare la verità reale a quella legale, i nuovi termini per l'esercizio delle facoltà concesse dall'ordinamento (pagamento in misura ridotta o scontata del 30% o eventuale proposizione del ricorso o dell'opposizione avverso il verbale di contestazione) decorrerebbero dalla data di invio del modulo da parte dell'interessato, ove non siano già state esercitate dal destinatario della prima notifica.
La circolare spiega che la procedura applicativa esposta e il conseguente utilizzo del nuovo modulo di comunicazione dati del conducente è da considerarsi mero indirizzo amministrativo che non pregiudica la legittimità e l'efficacia di eventuali differenti prassi già consolidate, aderenti al dettato normativo e ai richiamati principi in materia di notificazione e conoscenza degli atti.
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