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Quando è possibile beneficiare del pagamento ridotto del 30% per le multe per violazioni al codice della strada, termini ed esclusioni
di Valeria Zeppilli - Le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del codice della strada possono essere pagate in misura ridotta se il contravventore vi provvede entro il quinto giorno successivo alla contestazione della violazione o alla notificazione del verbale.
La riduzione è pari al 30% e l'importo ridotto è sempre indicato nel verbale, accanto all'importo "intero".
Riduzione sanzioni al 30%: da quando decorre il termineVerbali recapitati per postaPagamento ridotto del 30%: quando non si applicaSi è detto che la decorrenza iniziale del termine di cinque giorni entro il quale la sanzione può essere pagata in misura ridotta decorre dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale.
La contestazione, infatti, può essere immediata o differita: nel primo caso la decorrenza coincide con la contestazione stessa, nel secondo caso occorrerà attendere la notifica.
Se il verbale è inviato per posta ma il destinatario, al momento della consegna, risulta assente, il termine di cinque giorni inizierà a decorrere dall'effettivo ritiro del documento presso l'ufficio postale.
Tuttavia, a tal fine il ritiro deve avvenire al massimo entro il decimo giorno di deposito. Infatti, i cinque giorni decorrono comunque, a prescindere dal ritiro o meno del verbale, a partire dal decimo giorno successivo all'inizio della giacenza presso l'ufficio postale.
Va infine precisato che la riduzione del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni del codice della strada non si applica sempre ma in alcuni casi è esclusa.
In particolare non è possibile beneficiarne se la violazione determina l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche della confisca del veicolo e del relativo sequestro.
La riduzione del 30%, poi, non si applica in caso di violazioni che determinano anche la sospensione della patente di guida.
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