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Dal verbale impugnato (elevato il 12/07/2019) emergeva che il modello di alcoltest utilizzato risultava omologato e revisionato il 1.4.2019, mentre non risultava che l'apparecchio fosse stato sottoposto alle verifiche e prove periodiche, previste dalla normativa.
Ancora, evidenzia il magistrato onorario, neppure risultava che tali controlli fossero stati riportati nel libretto meteorologico, non avendo l'U.T.G. depositato né in copia, né in originale il libretto in questione e, in realtà, neppure la documentazione che mostrava la summenzionata revisione del modello di alcoltest.
In sentenza viene richiamata e ricostruita in modo approfondita la disciplina risultante dall'art. 379 del D.P.R. n. 495/92 dedicato, per l'appunto, alla "guida sotto l'influenza dell'alcool", raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico approvato con il precedete D.M. 196/1990 e richiamato dal comma 5 dell'art. 379.
Alla luce di tale contesto normativo, emerge come per l'effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro è necessaria l'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione (all'atto del controllo) dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta e aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l'effettivo "buon funzionamento" dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.
Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere, anche per garantire l'effettività della trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali, l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.
Ricade sulla P.A., e non sull'opponente, l'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento di tale attività preventiva strumentale ai fini della legittimità (e, quindi, della piena attendibilità) dell'accertamento, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. ord. n. 1921/2019) il giudice rammenta che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta). Su di essa incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
La conclusione a cui giunge il Giudice di Pace è supportata anche dal principio fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Tanto premesso, poiché l'U.T.G. non ha depositato la documentazione menzionata nel verbale attinente la calibratura o taratura annuale dell'apparecchiatura, nonché l'annotazione di tale operazione nel libretto metrologico, il ricorso viene accolto, mancando prove sufficienti per affermare la responsabilità del conducente in ordine al fatto contestato.
Stante l'assenza di "tale documentazione", il magistrato non può ritenere certa la attendibilità delle misurazioni effettuate con l'etilometro e, pertanto, il verbale deve essere annullato, così come il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida.
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