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Il Giudice di Pace di Alessandria rammenta l'onere della P.A. di fornire prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione periodica
Nel caso di specie, parte resistente ha fornito indicazioni generiche e non chiare in proposito. Nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti, infatti, si legge che l'etilometro era stato revisionato "fino a novembre 2019", ma non è presente alcuna precisazione in ordine alla data effettiva della revisione e delle modalità con cui la stessa sarebbe stata condotta. Lo stesso dato è, inoltre, ripetuto nell'annotazione di Polizia Giudiziaria redatto in medesima data.
Ancora, il giudice evidenzia come parte resistente non abbia neppure osservato l'ordine di deposito della documentazione afferente all'omologazione e taratura/revisione periodica dell'apparecchio impartito dal giudice con apposita ordinanza. In conclusione, la Prefettura ha omesso, nel giudizio di opposizione, la prova del completo espletamento delle attività strumentali alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la misurazione effettuata.
Trattandosi di attività concernente il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, da tale omissione deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza opposta.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
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