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Per il Tribunale di Roma alla donna, assegnataria della casa famigliare, non spetta il mantenimento dell'ex
di Lucia Izzo - Non spetta alcun mantenimento alla ex moglie, quarantenne laureata e assegnataria della casa familiare, le cui condizioni le consentono di trovare un'occupazione equivalente a quella che ricopriva prima di licenziarsi per dedicarsi alla casa e alla famiglia.
Per il Tribunale di Roma, sentenza n. 5126/2017 (giudice Damiana Colla), infatti sufficiente l'assegnazione della ex casa coniugale per riequilibrare lo scompenso sorto a seguito della separazione.
solo una delle precisazioni che il Tribunale ha evidenziato nel decidere sul regime patrimoniale della coppia separata.
L'immobile dato in godimento alla donna, madre di una minore, ha un valore economico che non pu essere trascurato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra gli ex. Tutt'al pi trattandosi di un ampio appartamento in una zona residenziale della citt, concesso al marito come benefit dal datore di lavoro, tanto prestigioso per da non consentire alla signora di onorare le spese a esso correlate.
In secondo luogo, l'istruzione e l'et della signora, secondo il giudice, sono tali da consentirle di trovarsi un'occupazione "almeno equivalente" a quella che ha lasciato alla nascitadel figlio diventando casalinga. Inoltre, proprio la scelta di lasciare il lavoro non stata condivisa con il coniuge e la donna non riuscita a dimostrare il contrario tramite una testimonianza della ex collega.
Infine, per il giudice capitolino vanno tenuti in considerazione anche gli aiuti in denaro provenienti dal genitore del coniuge: si tratta di una risorsa che deve essere tenuta in considerazione poich costituente risorsa del singolo in quanto stabile apporto economico che garantisce l'andamento del menage familiare.
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