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Per la Cassazione a discrezione del giudice valutare la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria
di Lucia Izzo - Per il disoccupato che omette di versare pi volte l'assegno divorzile all'ex coniuge, la possibilit di sostituire la pena detentiva breve in quella pecuniaria rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
In Cassazione, l'imputato contesta l'operato trattamento sanzionatorio ritenendo che, tra l'altro, la Corte d'Appello, nell'irrogare la pena detentiva, non abbia valutato il suo stato di disoccupazione quale condizione di oggettiva impossibilit ad adempiere.
Gli Ermellini rammentano che la sostituzione delle pene detentive brevi rimessa a una valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta osservando i criteri di cui all'art. 133 c.p. prendendo in esame, tra l'altro, le modalit del fatto per il quale e intervenuta condanna e la personalit dell'interessato.
Tale sostituzione delle pene detentive brevi, prosegue il collegio, consentita anche in relazione alla condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate poich la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, della L. 689/1981, si riferisce solo alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni ossia alla semidetenzione e alla libert controllata.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la condizione di disoccupato dell'imputato, valutata in uno alla personalit dello stesso, pi volte inadempiente agli obblighi pecuniari nei confronti della ex coniuge, impedisce di ritenere che questi possa essere in condizione di adempiere
Tuttavia, il ricorso merita in parte accoglimento in quanto la Corte d'Appello, nel determinare la pena finale, di operare la diminuente per il rito (abbrebiato) a cui stato ammesso l'imputato. Pertanto, va operata un'ulteriore diminuzione e la pena detentiva finale fissata in mesi uno e giorni dieci di reclusione.
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