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Diritto di famiglia

Divorzio: va mantenuta la moglie 50enne

Divorzio: va mantenuta la moglie 50enne

Alla ex moglie cinquantenne che non pu trovare un impiego pi retribuito perch ha cresciuto tre figli spetta l'assegno divorzile con funzione perequativa. Il punto della giurisprudenza

di Annamaria Villafrate - La recente sentenza n. 424/2018 del Tribunale di Nuoro, sulla scia delle S.U. 18287/2018, che hanno accantonato i principi sanciti dalla 11504/2017, ha riconosciuto in favore della moglie cinquantenne un assegno divorzile di 800 euro mensili. La donna, dopo essersi dedicata alla famiglia per trent'anni e aver cresciuto tre figli, stante l'impossibilit di trovare un impiego pi retribuito di quello attuale e dopo aver perso un tetto, visto che l'abitazione familiare era di propriet del marito, ha diritto a un aiuto per pagare un affitto, considerata la funzione perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile.

Assegno di divorzio all'ex moglie 50enneAssegno di divorzio: funzione assistenziale, perequativa e compensativa

Assegno di divorzio all'ex moglie 50enne

La recente sentenza di merito n. 424/2018 del Tribunale di Nuoro, superando la sentenza 11504/2017, che aveva messo in soffitta il principio del tenore di vita come criterio per la commisurazione dell'assegno divorzile e abbracciando i principi sanciti dalle S.U. 18287/2018 ha riconosciuto alla ex-moglie un contributo mensile di 800 euro. Il giudice di merito ha infatti rilevato che tra i due coniugi il divario economico creatosi dopo la sentenza di divorzio doveva essere riequilibrato. Questo perch oggettivamente, nel mercato del lavoro una donna di cinquantanni non ha la possibilit di trovare un impiego pi retribuito di quello che ha gi, inoltre non si pu ignorare il fatto che la ex moglie, per tutta la durata del matrimonio, ha contribuito in misura notevole all'andamento della vita famigliare, crescendo ben tre figli maschi. In casi come questi il giudice deve inoltre valutare, dopo aver studiato le rispettive dichiarazioni dei redditi e incaricato la Guardia di finanza di compiere le dovute indagini, quanto il coniuge pi debole ha contribuito alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'ex, se ha le potenzialit future di provvedere a se stesso autonomamente e se la situazione creatasi durante la vita matrimoniale frutto della scelta di entrambi i coniugi.

Assegno di divorzio: funzione assistenziale, perequativa e compensativa

Ricordiamo infatti che le S.U., con la pronuncia n. 18287/2018, hanno sancito che nel momento in cui il giudice di merito deve valutare l'an e il quantum dell'assegno di divorzio deve attenersi ai criteri previsti dall'art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, cos come modificata dalla legge n. 74/1987. In considerazione della funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile infatti il giudice di merito, in relazione alla posizione del coniuge pi "debole", deve valutare l'inadeguatezza dei mezzi o l' impossibilita oggettiva di costui di procurarseli autonomamente, tenendo conto:

del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ealla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,del reddito di entrambi,e ponderare tutti i sopra elencati elementi considerando anche la durata del matrimonioe l'et dell'avente diritto.Leggi anche:

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