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Diritto di famiglia

Matrimonio: la nullità può essere dichiarata anche dopo 27 anni

Matrimonio: la nullità può essere dichiarata anche dopo 27 anni

Per la Cassazione legittima la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit dei matrimonio anche durato oltre tre anni

di Lucia Izzo - Deve ritenersi legittima la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio, durato pi di tre anni, in caso di incapacit di un coniuge di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Ci in quanto l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio, rientra nelle eccezioni che la legge riserva alla disponibilit della parte interessata.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 24729/2018 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione stessa contro il provvedimento che aveva dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullit del matrimonio concordatarioemessa dal Tribunale Ecclesiastico competente.

In particolare, la nullit del matrimonio, celebrato nel 1983, era stata dichiarata molti anni dopo (nel 2015) per grave discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali e per incapacit di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte del marito, che aveva promosso il giudizio di nullit.

Per la Corte d'Appello non sussistevano ostacoli alla dichiarazione di efficacia derivante da principi di ordine pubblico, in particolare quello della tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, non invocato dalla parte interessata.

In Cassazione, il Procuratore generale richiama i precedenti delle Sezioni Unite (sent. nn. 16379 e 16380 del 2014) secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio. Invece, nel caso di specie, i due coniugi convissuto per circa 27 anni e avevano avuto due figli.

Gli Ermellini, pur affermando di condividere il contenuto dei richiamati precedenti, ritengono che proprio le Sezioni Unite si siano date carico del consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, concludendo tuttavia motivatamente che l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio, rientra appunto tra quelle che l'ordinamento riserva alla disponibilit della parte interessata.

E ci, si legge in sentenza, argomentando sia dalla "complessit fattuale" delle circostanze sulle quali essa si fonda e dalla connessione molto stretta di tale complessit con l'esercizio di diritti, con l'adempimento di doveri e con l'assunzione di responsabilit personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia dalla espressa previsione della necessit dell'eccezione di parte nell'analoga fattispecie dell'impedimento al divorzio costituito dall'interruzione della separazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

In conclusione, il matrimonio delle parti pu dirsi definitivamente annullato anche per la Repubblica Italiana.

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