Sei soddisfatto del servizio?

Analisi dalle considerazioni pi basilari fino ai contrasti giurisprudenziali pi difficili da dirimere sulla questione del decesso del coniuge in pendenza di giudizio di divorzio
Dott. Carlo Casini - La morte del coniuge causa di scioglimento del matrimonio, il punto di partenza questo; e ci viene offerto dall'articolo 149 Codice Civile. Inoltre, la sopravvenienza della morte di un coniuge in itinere litis divorzile, ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (sul punto cfr. Cass. 661/1980).
Morte del coniuge in pendenza di giudizio: giurisprudenza e dottrina a confrontoLa giurisprudenza pi recenteConclusioni e giudizi di valoreProprio su questo argomento, si sono attestate fin dagli albori del nascere di questa giurisprudenza due correnti dottrinali opposte: una prima, summezionata che ritiene cessata la materia del contendere e pertanto ritiene che questo evento non solo sia interruttivo del matrimonio come previsto dalla legge, ma anche che possa travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa non ancora passata in giudicato.
A questo orientamento, si contrappone quello minoritario che non ritiene sia cessata la materia del contendere con l'avvento della morte di un coniuge.
Questa corrente dottrinale arriva perfino a teorizzare che con la morte del soggetto obbligato, non si pu considerare cessato l'obbligo di mantenimento con effetto retroattivo ma anzi, saranno obbligati gli eredi a corrispondere tutte le cifre di spettanza scadute anteriormente alla data del decesso (sul punto cfr. Cass. n. 27556 del 2008).
La Suprema Corte, dopo un periodo in cui in maniera altalenante sposava per alcuni profili entrambe le tesi sopra esposte, si finalmente attestata con la sua giurisprudenza in una posizione univoca.
Con la sentenza n. 4092 del 2018 (sotto allegata) gli Ermellini premiano la tesi della cessazione della materia del contendere ma riescono ad addurre anche ulteriori argomentazioni in questo senso, infatti partendo dalla base concettuale di questa tesi la sviluppano, implementando gli aspetti estintivi in caso di morte del coniuge.
Proprio perch questo obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge personalissimo, non trasmissibile mortis causa proprio perche' si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perche' pu essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce.
Quanto sopra dedotto in giurisprudenza comporta che, per un verso, deve ritenersi improcedibile nei confronti degli eredi del coniuge, l'azione volta a veder riconosciuto il diritto all'assegno divorzile e, nel verso opposto, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la sussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.
La Suprema Corte ha preso posizione su un tema piuttosto delicato, dove sposare un orientamento piuttosto che l'altro avrebbe in entrambi i casi, comportato delle conseguenze sul piano giuridico.
Coerentemente con le disposizioni in materia, il quadro normativo vigente e la giurisprudenza sul punto, la Suprema Corte ha sposato la corrente maggioritaria che, nel suo approdo argomentativo, propone concetti giuridici dotati di una certa solidit e argomentazioni altrettanto convincenti come quella dell'obbligo di corresponsione di mantenimento come obbligo personalissimo, non trasmissibile agli eredi e inscindibilmente legato allo status personale del soggetto obbligato.
Una diversa argomentazione concettuale e giuridica giurisprudenziale rischierebbe seriamente di cozzare con la razionalit e con le disposizioni di legge basilari in tema, come l'art. 149 c.c.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/32369-la-morte-del-coniuge-e-le-conseguenze-sul-giudizio-di-divorzio-pendente.asp
Sei soddisfatto del servizio?