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La Consulta estende la misura a indagati o imputati per lesioni volontarie lievissime verso figli naturali, discendenti, ascendenti, coniuge, separati, divorziati, conviventi e unioni civili
Si tratta di una conseguenza della sentenza n. 236/2018 (qui sotto allegata) con cui la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Teramo.
La questione di legittimitàViolenza domestica: la stretta del decreto 93/2013 Incostituzionale il regime di competenza differenziatoLesioni lievissime: inoperante la deroga alla competenzaLesioni: addio discriminazioni anche per unioni civili e conviventiLa Consulta ritiene che la questione di costituzionalità sia fondata e ripercorre analiticamente il quadro normativo in cui la questione si colloca, che è fatto di plurimi rinvii e richiami, formali e non già materiali, di disposizioni, sì da risultare, nel complesso, alquanto tortuoso.
Di recente, la legge di conversione n. 119 del 2013, modificando la regola di competenza (art. 4, comma 1, lettera a) ha portato nella competenza del tribunale ordinario anche i reati di lesioni volontarie lievissime che prima erano esclusi.
Chiara è la ratio della nuova normativa, come emerge dai lavori parlamentari, nel corso dei quali si è posto in rilievo che non di rado le condotte di lesioni, anche lievissime, costituiscono comportamenti cosiddetti "spia", con cui, cioè, si manifestano fatti di prevaricazione e violenza che, spesso, sfociano in condotte ben più gravi e connotate da abitualità.
Secondo la Consulta, tuttavia, è stato violato il principio di eguaglianza non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie a seconda che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale o del figlio adottivo, stante lo stesso stato di figlio nell'uno e nell'altro caso e quindi il carattere discriminatorio della differenziazione.
Innanzi tutto, già il reato di lesioni volontarie è, allo stesso modo e nella stessa misura, aggravato se il fatto è commesso sia in danno del figlio naturale sia in danno del figlio adottivo e analoga equiparazione ricorre con riferimento ad altri reati.
In mancanza di alcuna opposta plausibile ratio, si ha che del tutto ingiustificatamente la disposizione censurata replica, anche con riferimento alle lesioni lievissime, la distinzione tra "discendente" e "figlio adottivo" quanto a una regola processuale attributiva della competenza.
Da ciò emerge la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata che, invertendo l'apprezzamento di disvalore delle condotte, ancor oggi perdurante nel sistema, utilizza non di
meno il richiamo proprio dell'art. 577, cui è sottesa una ratio opposta della differenziazione tra discendente e figlio adottivo. Quindi, il trattamento differenziato riservato al figlio naturale rispetto a quello del figlio adottivo viola anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
La consulta ritiene che la parificazione di disciplina non possa che realizzarsi "in alto", ossia estendendo la stessa regola di competenza alla fattispecie delle lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale, e così rendendo inoperante la deroga alla competenza del tribunale ordinario, in linea con il più elevato livello di contrasto della violenza domestica, con la conseguente possibilità, in particolare, per il giudice di applicare, nell'uno e nell'altro caso, la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), adottabile anche in via d'urgenza (art. 384-bis c.p.p.).
Rimane però che, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale-
La Corte tiene anche conto del fatto che la fattispecie illegittimamente esclusa dal richiamo contenuto nella disposizione censurata si è ampliata recentemente con la previsione, ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2018, di altre ipotesi incluse nel numero 1) del primo comma dell'art. 577.
In particolare, l'intento del legislatore del 2018 è stato quello di contrastare ulteriormente fatti di violenza estrema sfociati in episodi di omicidio volontario, soprattutto di donne, e ha quindi esteso l'aggravante di cui all'art. 577 c.p.. anche alle ipotesi in cui la vittima sia il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile (anche se cessata) o la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.
Sotto l'aspetto sanzionatorio, anche le lesioni volontarie lievissime sono aggravate nella stessa misura se commesse in danno di tali soggetti. Invece, sotto l'aspetto processuale opera, per il meccanismo del rinvio formale, la stessa differenziazione introdotta per l'omicidio volontario.
Analoga considerazione vale per la parte di un'unione civile che subisca una violenza domestica in costanza dell'unione o dopo la cessazione della stessa. Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non richiama anche i fatti di lesioni volontarie lievissime in danno dei soggetti indicati nel numero 1) dell'art. 577, si estende, in via consequenziale, anche a quelli successivamente inclusi dalla legge n. 4 del 2018.
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