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Per la Cassazione il dispositivo che consente di intercettare le comunicazioni telefoniche rientra tra quelli previsti dall'art. 617-bis c.p., e l'eventuale consenso all'intrusione non scrimina il reato che si consuma all'atto dell'installazione del software
In particolare, l'uomo aveva fatto installare all'interno del telefono cellulare utilizzato dalla donna uno spy-software idoneo a intercettarne le comunicazioni telefoniche. Tuttavia, secondo l'imputato, il programma informatico installato nel cellulare della signora non sarebbe rientrato nella categoria degli "apparati o strumenti" previsti dalla norma incriminactrice.
Doglianze che, secondo la Cassazione, sono prive di fondamento. Dalla lettura dell'art. 617-bis, infatti, emerge "una categoria aperta e dinamica" di dispositivi presi in considerazione, "suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge".
A tale conclusione, gli Ermellini giungono richiamando le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite (cfr. n. 26889/2016): l'evoluzione tecnologica, infatti, ha consentito di approntare strumenti informatici del tipo "software", solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche.
In sostanza, ai fini della configurabilità del reato, rileva la sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta. Di conseguenza, conseguenza il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
Appaiono, quindi, prive di rilievo le deduzioni difensive circa l'eventuale esistenza del consenso all'intrusione, desumibile dal comportamento inerte della detentrice del telefono cellulare interessato dal software, e in ordine all'assenza di un'effettiva lesione della libertà delle comunicazioni della destinataria delle condotte intrusive sono prive di rilievo. Queste, conclude la Cassazione, si riferiscono a una situazione (la captazione delle comunicazioni telefoniche) che rappresenta un post-factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l'installazione del software.
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