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Per la Cassazione l'infradodicenne, capace di discernimento, va sentito qualora si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori
di Lucia Izzo - In tema di separazione personale tra coniugi, qualora si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, dovrà procedersi all'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento. Si tratta di un adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione.
Il casoAscolto del minore infradodicenneSeparazione: il minore infra dodicenne va ascoltato circa il collocamento col genitoreRichiamando un precedente (ord. n. 12957/2018) gli Ermellini precisano che, in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione.
Questa è tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, non solo se ritenga il minore infradodicenne capace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico.
Infatti, spiega il provvedimento, l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore in un procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.
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