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breve è una nuova modalità prevista dalla legge 55/2015 che riduce a 6 o 12 mesi /a seconda dei casi) il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il
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La riforma sul "divorzio breve" ha rappresentato una svolta epocale per il Paese e per tutte le coppie che attendevano da tempo questa misura per poter mettere "velocemente" una pietra sopra sul passato e rifarsi una nuova vita.
Diventata "realtà" il 22 aprile 2015, a seguito dell'approvazione in via definitiva della Camera che l'ha consacrata a nuova legge dello Stato (l. n. 55/2015 sotto allegata), la riforma è entrata in vigore il 26 maggio 2015 e già dopo pochi mesi di distanza c'è stato un vero boom di nuove cause di divorzio.
- Divorzio breve: 50mila cause in più a giugno e luglio. Boom di over 65
Venendo ai punti salienti della riforma, le nuove disposizioni modificano la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, rimasta immutata per circa 30 anni, riducendo i tempi della separazione, sia giudiziale che consensuale, intervenendo sullo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi e dettando una disciplina transitoria.
Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce notevolmente i tempi della separazione.
In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi "protratta ininterrottamente" e l'eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell'art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali.
Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose.
L'art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all'art. 191 c.c. andando così ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, all'udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Inoltre l'ordinanza, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull'atto di matrimonio.
Al ricorso per il divorzio (Ricorso per lo scioglimento del matrimonio o ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) va allegata la seguente documentazione:
estratto per sunto dell'atto di matrimoniocertificato attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugicertificato di residenza di entrambi i coniugicopia decreto di omologa o sentenza di separazione del tribunaledichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugiAltro punto cardine della riforma è l'applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015.
Pertanto, le regole sono valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio.
LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.
Art. 1
1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2
1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».
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