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Per la Cassazione rischia il reato di maltrattamenti il genitore che educa la figlia troppo "moderna" sottoponendola a continue violenze fisiche e morali
Nel dettaglio, il padre aveva rivolto versa la figlia, all'epoca 15enne, non solo aggressioni verbali, ma anche fisiche, colpendola con pugni e, in due occasioni, con la cinghia. Addirittura era giunto a provocarle, in un'occasione, lesioni personali con una prognosi di guarigione di sette giorni.
In particolare, il genitore senegalese era contrariato dalla cultura "troppo moderna" e occidentale abbracciata dalla figlia, mentre la ragazza, invece, era attratta da figure di riferimento ostili a quella paterna propense a offrirle maggiori spazi di libertà.
La Corte d'Appello, modificando la decisione di prime cure, ritiene che l'uomo non avesse agito per "umiliare" o "annientare" la figlia, ma per un "eccesso educativo", pronunciando quelle frasi in momenti di particolare tensione e concitazione.
Una conclusione contestata dal Procuratore presso la Corte d'Appello secondo cui i magistrati hanno parcellizzato le condotte ascritte all'imputato, astraendole dal contesto di violenza, sopraffazione e isolamento in cui viveva la ragazza.
La Cassazione conferma la "motivazione inadeguata e parziale" della Corte d'Appello, anche rispetto alla complessiva trama argomentativa del primo giudice che aveva, invece, condannato l'uomo. I giudici del gravame, infatti, avrebbero omesso di prendere in considerazione tutti gli episodi narrati dalla vittima e, di contro, si contesta loro di aver immotivatamente "ridimensionato" e alleggerito la vicenda.
Neppure tali comportamenti maltrattanti possono ritenersi compatibili e giustificabili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore (cfr. Cass., n. 48272/2009).
Ad esempio, il timore della ragazza di essere riportata in Africa, che poteva giustificare il suo allontanamento da casa e portarla ad "ingigantire" i fatti patiti, mal si conciliava con le confidenze effettuate dalla ragazza nell'immediatezza dei fatti sulle violenze subite ad opera dell'imputato e che erano state valorizzate dal primo giudice come riscontro della sua credibilità.
Così il rientro a casa della ragazza, lungi dall'essere sintomatico della "normalità" dei pregressi rapporti intrattenuti con l'imputato, costituiva un elemento, secondo massime di esperienza, non inconciliabile con il configurato reato di maltrattamenti.
Secondo la Cassazione, infatti, risponde all'id plerumque accidit il tentativo della vittima di questa tipologia di reati di riallacciare i rapporti familiari con l'autore dei fatti illeciti. Pertanto, tali comportamenti non hanno di per sé valore probante dell'inattendibilità delle dichiarazioni della vittima, soprattutto se queste ultime risultavano corroborate da plurimi elementi esterni di conferma.
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