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Ancora, riformulando la rubrica dell'art. 82, il d.d.l. punta ad adeguare la norma al nuovo sistema dei compensi introdotto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014, come modificato dal successivo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 37/2018.
Le novità prevedono che il compenso e le spese spettanti al difensore siano liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il giudice applicherà i valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. n. 247/2012, in modo che non risultino superiori ai valori medi.
Il giudice provvede, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di chiusura della fase cui si riferisce, ovvero nei sei mesi successivi nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 116, comma 1 e 117, comma 1, per le quali si è ritenuta opportuna l'applicazione di un termine maggiore in considerazione delle particolari casistiche previste.
La riforma punta a introdurre un ulteriore snellimento procedurale con minor aggravio di adempimenti successivi all'udienza che il personale di cancelleria è chiamato a svolgere: nel caso in cui l'interessato sia presente all'udienza, la lettura nel corso dell'udienza stessa del decreto con cui il giudice decide sull'ammissibilità o meno al beneficio richiesto sostituisce la comunicazione/notifica del medesimo decreto.
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