Sei soddisfatto del servizio?

Alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, infatti, non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o "sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
In particolare, i giudici rilevavano come i redditi percepiti dalla donna (da lavoro impiegatizio) non fossero affatto paragonabili a quelli dell'ex marito che, professionista nell'attività di consulenza, godeva di un rilevante patrimonio anche immobiliare.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale; tuttavia, come noto, le critiche a tale parametro hanno indotto a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504/2017).
La Cassazione ha precisato che "per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità (Cass. n. 3015/2018).
Ancora, la Corte ha chiarito come debba essere il coniuge richiedente l'assegno a provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, mentre in passato era il coniuge potenzialmente obbligato a dover dimostrare l'insussistenza delle relative condizioni.
Nell'ordinanza in esame, la Corte sottolinea come il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive debba quindi riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
La mera differenza reddituale tra i coniugi è infatti coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto. D'altronde, ai sensi di legge, l'assegno divorzile neppure svolge una funzione "riequilibratrice" delle condizioni reddituali degli ex coniugi.
Nel caso di specie, la decisione impugnata va cassata poiché, dopo un mero confronto reddituale che ha mostrato il divario tra le parti, la Corte di merito ha attribuito e quantificato l'assegno divorzile in favore dell'ex sull'affermata esigenza di farle conservare il tenore di vita matrimoniale. Una conclusione che, chiarisce la Cassazione, contrasta con i principi che regolano la materia.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/36078-divorzio-la-cassazione-spazza-via-il-tenore-di-vita.asp
Sei soddisfatto del servizio?