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Per la Cassazione non scattano i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. contro l'altro genitore se il figlio, quasi maggiorenne, rifiuta di vedere il padre per sua scelta e senza essere stato plagiato
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 27207/2019 (sotto allegata) rigettando il ricorso di un padre separato contro il provvedimento che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia, collocata presso la madre, nonché la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi, sollecitando i genitori ad adottare un percorso di sostegno psicoterapico per la figlia.
A seguito di alterne vicende, il Tribunale, più volte adito dal padre per far rivedere le condizioni della separazione, evidenziava in un decreto che la ragazza viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età che non intendeva modificare e rifiutava di incrementare gli incontri con il padre per una scelta personale e non perché plagiata dalla madre.
La Cassazione, respingendo il ricorso, evidenzia come la Corte territoriale avesse debitamente valutato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e delle relazioni dei Servizi sociali, sia i comportamenti delle parti antagoniste, sia l'atteggiamento assunto dalla minore (divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di legittimità) nei confronti del padre, riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre.
Tale norma, si rammenta, prevede che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice possa, non solo, modificare i provvedimenti in vigore, ma anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento danni o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ha correttamente motivato, nel pronunciare un implicito rigetto della domanda del ricorrente ex art. 709-ter c.p.c. dopo aver valutato la vicenda nella sua complessità e, in sede di legittimità, non vi è spazio per una critica a tale decisione.
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