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Per il Tribunale di Cosenza, il genitore che emargina l'altro, impedendogli di incontrare il figlio, è tenuto al risarcimento per le sofferenze da questi patite a causa del distacco fisico ed emotivo dal bambino
di Lucia Izzo - Sarà tenuta a risarcire il padre, ma anche il figlio, la madre che ha emarginato l'altro impedendogli di incontrare per diversi anni il bambino. In tal modo, infatti, ha determinato disagi e sofferenze a carico del padre, a causa del distacco fisico ed emotivo dal figlio, ma ha anche privato il bambino dell'apporto del genitore rispetto alla sua crescita, educazione e formazione.
E nemmeno la valutazione ispettiva del minore, eseguita in tre giorni diversi presso l'abitazione della madre, al rientro del bambino dagli incontri con il padre, ha evidenziato lesioni a carico dello stesso né lo specialista incaricato aveva rilevato indici di disturbo post-traumatico.
I magistrati rilevano, invece, come, nel corso della sua audizione giudiziale, sia stata riscontrata la scarsa attendibilità del narrato del minore sotto vari profili e, ancora, si pone in evidenzia l'ambiguità comportamentale della madre del piccolo.
Come si legge nel provvedimento, qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l'allontanamento morale e materiale di quest'ultimo, attribuendolo a condotte dell'altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte.
Tale accertamento avverrà alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l'ascolto del minore o le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario.
Il magistrato dovrà dunque motivare adeguatamente circa la richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l'altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest'ultimo (cfr. Cass. 6919/2016).
Nel caso di specie, valutata tutta una serie di elementi probatori ed esclusa l'ipotesi di condotte di abuso e/o maltrattamento a opera del padre, il Collegio ritiene che l'allontanamento del bambino dal padre sia ascrivibile alla madre che ha deciso unilateralmente di interrompere qualsiasi rapporto tra i due, nonostante l'esito delle indagini penali, e ha mantenuto ferma tale determinazione anche dopo la terza archiviazione.
In particolare, il comportamento della donna preclude l'instaurazione di un rapporto "sano" tra padre e figlio, tanto da addivenire alla conclusione che le sue capacità genitoriali sono compromesse, non essendo rispettato il criterio dell'"accesso" all'altro genitore.
Il provvedimento riporta nel dettaglio diversi elementi emblematici della inclinazione della donna alla denigrazione del coniuge ce che conducono a ritenere che il bambino sia vittima di un condizionamento esercitato, più o meno consapevolmente, dalla madre.
Stante la difficile situazione e le carenze di entrambi i genitori, incapaci di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico del figlio, i giudici ritengono necessario disporre l'affidamento a terzi, ovvero ai Servizi Sociali, non essendovi figure affettivamente vicine al minore che godano della fiducia di entrambe le parti e che siano in grado di assumere la responsabilità dell'affidamento e di svolgerne i compiti mantenendo una posizione equidistante rispetto ai due genitori
Saranno i servizi sociali a programmare gli incontri del bambino con il padre, a curare la sottoposizione del minore a un percorso psicoterapeutico. Il bambino resta poi collocato presso la madre, unico suo riferimento affettivo sicuro al momento, per evitare il disorientamento del piccolo e un ulteriore aggravamento del suo disturbo emotivo-affettivo.
I magistrati ritengono di dover concedere un risarcimento al ricorrente posto che la madre del bambino ha "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell'uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale".
Tenuto conto della durata della emarginazione della figura paterna, protrattasi per tre anni, dei presumibili disagi e sofferenze patiti sia dal padre, per il distacco fisico ed emotivo dal figlio, che dal bambino, privato dell'apporto del genitore rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, i giudici reputano equo liquidare il pregiudizio in € 5.000,00 all'attualità, comprensivi di interessi, per ciascuno dei soggetti danneggiati.
Infine, la madre viene ammonita ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. ad astenersi dal tenere condotte ostative allo svolgimento degli incontri padre-figlio.
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